Quando il danno all’immagine della PA non si presume: il parere della Corte dei Conti

Febbraio 20, 2026 - 09:33
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Quando il danno all’immagine della PA non si presume: il parere della Corte dei Conti

lentepubblica.it

Nel diritto amministrativo-contabile il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione rappresenta una fattispecie delicata e anche piuttosto controversa.


Esso consiste nella perdita di fiducia dei cittadini nelle istituzioni quando un soggetto legato alla PA commette illeciti che ledano il prestigio, il decoro e la reputazione di un ente pubblico. Tuttavia, una recente pronuncia della Corte dei conti ha chiarito che, senza conoscenza pubblica del fatto, non può configurarsi un danno all’immagine.

La decisione in esame è la sentenza n. 23 del 9 febbraio 2026 della Sezione giurisdizionale Piemonte, relativa a un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura contabile per presunto danno all’immagine del Ministero della Giustizia. La vicenda trae origine da condotte penalmente rilevanti poste in essere da una tutrice nominata dal giudice tutelare e già oggetto di patteggiamento in sede penale.

Dalla funzione di tutrice al giudizio contabile

La controversia nasce dall’azione promossa dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di una cittadina che, tra il 2017 e il 2019, aveva svolto l’incarico di tutrice della madre interdetta. Secondo l’accusa, la donna – qualificabile come pubblico ufficiale in ragione dell’incarico – si sarebbe appropriata indebitamente di somme appartenenti alla madre, effettuando prelievi e operazioni bancarie non giustificate.

Sul piano penale, la vicenda si era già conclusa con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal GIP di Torino, divenuta irrevocabile nel febbraio 2024, relativa al reato di peculato continuato. Tale decisione costituiva, per la Procura contabile, il presupposto per chiedere il risarcimento del danno all’immagine dell’Amministrazione della giustizia, quantificato in 20.000 euro.

Secondo la tesi accusatoria, l’abuso delle funzioni pubblicistiche connesse al ruolo di tutrice avrebbe leso il prestigio e l’affidabilità dell’apparato giudiziario, indipendentemente dalla limitata diffusione della vicenda.

Natura del danno all’immagine e necessità della diffusione del fatto

I giudici contabili piemontesi hanno fornito, con la sentenza n. 23 del 9 febbraio 2026, importanti chiarimenti circa la configurabilità concreta del danno all’immagine. La Corte ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale della materia, ricordando come tale danno sia oggi qualificato prevalentemente come danno non patrimoniale conseguenza, riconducibile all’art. 2059 c.c. e non più come danno in re ipsa. Pertanto, la lesione deve essere provata e non basta il mero illecito, ma occorre dimostrare l’effettiva compromissione della reputazione dell’ente pubblico.

Il Collegio richiama al riguardo una serie consolidata di orientamenti della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione per affermare che il danno all’immagine presuppone una diminuzione della considerazione dell’ente nella collettività o almeno all’interno dell’amministrazione stessa.

La Corte chiarisce che il danno all’immagine può ritenersi sussistente solo quando il fatto illecito diventi effettivamente conoscibile da soggetti terzi, poiché la reputazione di un ente pubblico esiste proprio nella percezione che di esso hanno i cittadini o gli operatori che con esso interagiscono. La diffusione mediatica non costituisce necessariamente un presupposto imprescindibile, ma resta comunque indispensabile dimostrare che vi sia stata una reale conoscenza del fatto e che tale conoscenza abbia prodotto un concreto effetto lesivo sull’immagine dell’amministrazione. Ne consegue che la prova del danno non può essere automaticamente desunta dalla semplice commissione dell’illecito, dovendo invece emergere elementi specifici idonei a dimostrare l’effettiva compromissione della reputazione pubblica dell’ente.

Nel caso specifico, la Corte ha rilevato l’assenza di qualunque diffusione della vicenda, sia esterna sia interna all’amministrazione. Inoltre, ha evidenziato come il tutore sia un soggetto privato chiamato temporaneamente a svolgere una funzione pubblicistica: la sua condotta non può automaticamente riflettersi sul prestigio dell’intero apparato giudiziario, soprattutto in mancanza di prova di discredito.

In conclusione, nessuna prova del danno all’immagine, quindi nessuna responsabilità risarcitoria.

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