Riforma responsabilità erariale 2026, cosa rischiano davvero dipendenti e sindaci?

Febbraio 19, 2026 - 03:30
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Riforma responsabilità erariale 2026, cosa rischiano davvero dipendenti e sindaci?

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Responsabilità erariale negli enti locali: cosa cambia con la Legge 1/2026 e quali effetti impatteranno su Comuni e Province e in modo particolare su dipendenti e sindaci? Scopriamolo.


La responsabilità erariale rappresenta uno dei pilastri del sistema di tutela delle finanze pubbliche. Si tratta dell’obbligo, in capo ad amministratori e dipendenti pubblici, di risarcire l’amministrazione per i danni economici causati nell’esercizio delle proprie funzioni, quando il pregiudizio sia frutto di dolo o colpa grave. Per gli agenti contabili, la soglia può estendersi anche alla semplice negligenza.

Con l’entrata in vigore della Legge 7 gennaio 2026, n. 1, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2026 ed efficace dal 22 gennaio, il quadro normativo è stato profondamente rivisitato. Le modifiche riguardano la disciplina dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, incidendo in modo significativo anche sull’operatività degli enti locali.

L’intervento legislativo si colloca nel solco del dibattito sulla cosiddetta “burocrazia difensiva”, già affrontato durante l’emergenza pandemica con il temporaneo restringimento della responsabilità ai soli casi di dolo. Ora il legislatore sceglie una riforma strutturale, con l’obiettivo dichiarato di bilanciare l’esigenza di deterrenza con la necessità di non paralizzare l’azione amministrativa.

Che cos’è la responsabilità erariale e quando scatta

La disciplina generale è contenuta nella Legge 14 gennaio 1994, n. 20, che definisce la responsabilità amministrativo-contabile come personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Il giudizio è affidato alla magistratura contabile, che valuta se la condotta del funzionario o dell’amministratore abbia provocato un danno patrimoniale all’ente.

Nel contesto dei Comuni e delle Province, il tema è particolarmente delicato: si pensi alla gestione di appalti, contributi, fondi europei o entrate tributarie. Ogni errore significativo può tradursi in un’azione di responsabilità.

La “tipizzazione” della colpa grave: un cambio di paradigma

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla Legge n. 1/2026 riguarda la definizione puntuale della colpa grave.

Fino a oggi, la nozione era frutto soprattutto dell’elaborazione giurisprudenziale. La riforma interviene tipizzando i casi in cui essa ricorre. Costituisce colpa grave:

  • la violazione manifesta di norme giuridiche applicabili;
  • il travisamento dei fatti;
  • l’affermazione di circostanze smentite in modo incontestabile dagli atti;
  • la negazione di elementi chiaramente risultanti dal procedimento.

Non ogni errore, dunque, è automaticamente sanzionabile. La gravità deve emergere in modo evidente, tenendo conto della chiarezza della norma violata e dell’inescusabilità della condotta.

Elemento di rilievo per gli enti locali: non integra colpa grave l’atto adottato in conformità a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri di autorità competenti. Si tratta di una previsione che rafforza la tutela del funzionario che agisce facendo affidamento su interpretazioni consolidate.

Accordi conciliativi e transazioni fiscali: responsabilità limitata al dolo

La riforma interviene anche su un terreno sensibile per i Comuni: la gestione del contenzioso tributario.

Nel caso di accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali, accertamenti con adesione o transazioni fiscali, la responsabilità per colpa grave viene esclusa. In queste ipotesi, il risarcimento potrà essere richiesto solo in presenza di dolo.

Per gli enti territoriali, che spesso utilizzano strumenti deflattivi per ridurre il contenzioso, la norma rappresenta un incentivo alla definizione bonaria delle controversie senza il timore di conseguenze personali sproporzionate.

Quantificazione del danno e potere riduttivo obbligatorio

Altro punto centrale riguarda la determinazione dell’importo da porre a carico del responsabile.

La legge introduce l’obbligo di considerare:

  • l’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno;
  • i vantaggi comunque conseguiti dall’ente o dalla collettività in relazione alla condotta oggetto di giudizio.

Si valorizza così il principio della compensatio lucri cum damno, che impone di sottrarre eventuali benefici al danno accertato.

Ma la novità più incisiva è l’obbligatorietà del potere riduttivo della Corte dei conti. Salvo i casi di dolo o arricchimento illecito, il giudice contabile deve limitare l’addebito:

  • a un massimo del 30% del danno accertato;
  • e comunque entro il doppio della retribuzione lorda annua del dipendente nell’anno di riferimento.

Per i dirigenti e funzionari degli enti locali si tratta di un tetto significativo, che introduce maggiore prevedibilità rispetto al passato.

Sanzioni accessorie e sospensione dalla gestione di risorse

Nei casi più gravi, la Corte può disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.

L’amministrazione dovrà attivare un procedimento per responsabilità dirigenziale ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con eventuale assegnazione a funzioni di studio e ricerca durante la sospensione.

Il pagamento integrale e spontaneo delle somme dovute determina, invece, la cessazione degli ulteriori effetti della condanna.

Polizza obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche

Una disposizione destinata ad avere forte impatto sugli enti locali è l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni patrimoniali da colpa grave.

La norma si applica a chiunque assuma incarichi che comportino la gestione di fondi pubblici e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile. Nei piccoli Comuni, tale obbligo potrebbe riguardare anche componenti dell’organo esecutivo ai quali siano attribuite funzioni gestionali.

L’assicuratore diventa litisconsorte necessario nel giudizio, garantendo all’ente una maggiore probabilità di effettivo ristoro.

Responsabilità degli organi politici: presunzione di buona fede

Sul fronte degli amministratori locali, la legge introduce una precisazione interpretativa di rilievo.

Nel caso di atti di competenza tecnica, la responsabilità non si estende ai titolari di organi politici che li abbiano approvati in buona fede. La buona fede si presume — salvo prova contraria e fatti dolosi — quando l’atto sia stato proposto o vistato dai responsabili degli uffici, in assenza di pareri contrari formali.

Per sindaci, assessori e consiglieri si tratta di una tutela rafforzata, che delimita più chiaramente il confine tra indirizzo politico e gestione tecnica.

Prescrizione quinquennale: decorrenza oggettiva

Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione ne abbia avuto conoscenza.

Solo in caso di occultamento doloso, il termine decorre dalla scoperta del danno. Si tratta di una scelta che rafforza la certezza dei rapporti giuridici.

PNRR e controllo preventivo: impatto limitato ma strategico

La riforma introduce la possibilità per enti territoriali di sottoporre a controllo preventivo di legittimità alcuni atti relativi a contratti connessi all’attuazione del PNRR.

Per i Comuni, tale facoltà richiede una previsione statutaria e riguarda appalti sopra soglia. Il controllo, se concluso positivamente o non esercitato nei termini, comporta l’esclusione della colpa grave.

Tuttavia, considerata la prossimità delle scadenze del PNRR, l’effetto pratico potrebbe risultare circoscritto.

Attività consultiva e protezione dalla colpa grave

Le sezioni regionali della Corte dei conti potranno rendere pareri su questioni giuridiche connesse a interventi PNRR di valore superiore a un milione di euro.

Gli atti adottati in conformità a tali pareri non potranno integrare colpa grave. Se il parere non arriva entro 30 giorni, si considera favorevole alla soluzione prospettata dall’ente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa.

Per le amministrazioni locali, ciò costituisce uno strumento di tutela preventiva.

Applicazione immediata anche ai giudizi pendenti

Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Si tratta di una scelta che potrebbe incidere su numerosi giudizi pendenti davanti alla Corte dei conti.

Un equilibrio ancora in evoluzione

La riforma del 2026 segna un tentativo di ridefinire il perimetro della responsabilità erariale, con effetti diretti su dirigenti, funzionari e amministratori degli enti locali.

Da un lato, si rafforza la funzione deterrente attraverso tipizzazioni più rigorose e nuove sanzioni. Dall’altro, si introducono limiti, presunzioni di buona fede e obblighi assicurativi volti a evitare che la paura della responsabilità paralizzi l’azione amministrativa.

Resta ora da vedere come la giurisprudenza contabile interpreterà le nuove disposizioni e quale sarà l’impatto concreto sull’operatività quotidiana di Comuni e Province.

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