Il fulmine che colpisce l’aereo può esentare dall’obbligo di risarcimento per ritardi

Bruxelles – L‘impatto di un fulmine su un aereo può costituire una circostanza eccezionale che limita l’attività della compagnia, e per questo i passeggeri non hanno diritto al normale rimborso in caso di ritardi o cancellazioni. Lo stabilisce la Corte di giustizia dell’UE, pronunciandosi su una causa intentata da un viaggiatore costretto ad arrivare a destinazione con sette ore di ritardo dopo che l’aereo originario è stato costretto a terra a seguito di un fulmine che ha investito il velivolo in fase di atterraggio. Niente scalo, e obbligo di cambiare volo.
I giudici di Lussemburgo affermano che la natura imprevedibile di un fulmine, esterna alla volontà della compagnia aerea, costituisce una circostanza eccezionale, quando da tale impatto conseguono ispezioni obbligatorie di sicurezza che inducono a riprendere le attività di volo più tardi. Inoltre, ricorda la Corte, le norme dell’UE in materia includono tra i casi di ‘circostanze eccezionali’ anche le condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, tra cui il rischio di folgorazione.
In materia di trasporto aereo e diritti dei passeggeri, c’è sempre comunque la possibilità per chi viaggia di pretendere tutti i chiarimenti della compagnia aerea. Ai sensi delle normative europee, per essere esentata dall’obbligo di versare ai passeggeri interessati una compensazione pecuniaria, la compagnia aerea deve inoltre dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso per far fronte alla circostanza eccezionale e alle sue conseguenze, come ad esempio un ritardo prolungato. In questo caso, però, la competenza è nazionale e la richiesta di risarcimento va gestita con la giustizia ordinaria del Paese dove la compagnia è registrata.
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