Inchiesta Urbanistica Milano, il Tar: “Piani attuativi anche se Milano è urbanizzata”

Gen 30, 2026 - 08:30
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Inchiesta Urbanistica Milano, il Tar: “Piani attuativi anche se Milano è urbanizzata”

Il piano attuativo per le costruzioni più alte di 25 metri è un “principio fondamentale in materia di governo del territorio” a “garanzia dell’ordinato sviluppo urbano” e non può essere abrogato dalla “legislazione regionale” di Regione Lombardia. Lo strumento urbanistico di dettaglio, che serve a garantire il “governo unitario degli interventi” edilizi in una porzione di città e la “dotazione di standard”, come servizi e spazi pubblici, “adeguati” ai bisogni dei cittadini, è “un obbligo” stabilito “in modo inequivocabile” da una “norma di rango primario e statale” che va applicata anche a un’area di Milano, come quella di Porta Romana – Piazzale Lodi, che è “interamente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria”. C’è una nuova sentenza del Tar Lombardia che entra nel dibattito, penale e amministrativo, sull’urbanistica milanese nato dalle inchieste della Procura su cantieri e progetti immobiliari classificati come “ristrutturazione edilizia” invece che “nuova costruzione” dopo la demolizione di immobili precedenti differenti e autorizzati con le procedure semplificate della Scia alternativa ai permessi di costruire.

Il cantiere di Piazza Trento – via Crema

Il cantiere in questione è quello di Piazza Trento – via Crema, in zona Porta Romana-Corso Lodi, per trasformare in un edificio di 7 piani a funzione uffici e commerciale la demolizione di alcuni immobili precedenti costruiti in diverse epoche. Dopo le indagini dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici con l’aggiunto Paolo Ielo, subentrato da un mese all’ex aggiunta Tiziana Siciliano (ora in pensione), il Comune di Milano ha imposto ai costruttori l’utilizzo del piano attuativo, lo strumento urbanistico che serve a valutare la presenza di servizi pubblici e, nel caso, adeguarli al nuovo “carico urbanistico” (nuovi cittadini e/o funzioni urbane) che deriva dal progetto immobiliare.

La società titolare del progetto chiedeva l’annullamento della disposizione numero 4 del 2024 di Palazzo Marino perché “avrebbe introdotto illegittimamente nuovi presupposti per l’obbligatorietà della pianificazione attuativa” che non sono “previsti dalla normativa urbanistica” nazionale o regionale ma per i giudici Russo-Cozzi-Rossetti della seconda sezione del Tar Lombardia quello del piano attuativo è invece un “obbligo già esistente nell’ordinamento”, in particolare nella legge urbanistica fondamentale del 1942 e della cosiddetta ‘Legge Ponte’ del 1967, che non è stato introdotto arbitrariamente dal Comune ma “è imposto inderogabilmente” dalla legge “statale”. Il Tar ha respinto le tesi degli avvocati Matilde Battaglia, Fabio Todarello e Federica Ferrara e accolto l’istanza di rigetto dei legali del Comune con gli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Elena Maria Ferradini).

Il piano attuativo è una “necessità”

I giudici hanno affrontato in particolare uno dei temi più caldi nei processi penali in corso per torri e grattacieli del capoluogo lombardo: se cioè il piano attuativo sia necessario anche in aree completamente edificate e dotate di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, come strade, fognature, reti elettriche, parcheggi. Per il collegio anche in questo caso il piano attuativo è una “necessità” se si tiene conto della “costante attività” di “forte trasformazione urbanistica” dell’area che vede, o ha visto in epoca recente, nel quartiere progetti immobiliari come la ‘Torre Faro’ di A2A, lo Scalo Romana, la riqualificazione di Piazza Trento. Una trasformazione “che, di per sé, comporta la necessità di richiedere una pianificazione di dettaglio per garantire” alla nuova “edificazione un corretto inserimento nel contesto urbano e la dotazione di standard adeguati” alla popolazione e un “armonico raccordo” della nuova costruzione con “il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti”.

La sentenza è del 20 gennaio ed è stata depositata mercoledì alla giudice Paola Braggion nel processo per abusi edilizi sulla ‘Torre Milano’ di via Stresa. Udienza in cui, sul banco dei testimoni, si è seduto il professore ed ex magistrato del Consiglio di Stato, Fabio Cintioli, consulente tecnico di alcuni imputati che ha fornito una lettura opposta a quella della sentenza del Tar che sarebbe in “contrasto” con una “ininterrotta” giurisprudenza che per “40 anni” ha affermato il contrario. “Il piano attuativo – ha detto – non è necessario ogni qual volta l’intervento riguardi aree già completamente urbanizzate”, in cui addirittura diventa “incompatibile”. Per lui la legge che impone l’obbligo di pianificazione attuativa è stata introdotta in Italia in “un’epoca” particolare, alla fine degli anni Sessanta, successiva al “boom” economico ed edilizio e pure se mai formalmente abolita sarebbe oggi “in contrasto con 40 anni e più di giurisprudenza costante, di diritto vivente granitico e inoppugnabile”. Affermazioni che hanno visto l’ex magistrato ‘scontrarsi’ con la linea della Procura di Milano. Il pm Paolo Filippini gli ha domandato in polemica se oltre al “diritto vivente” di 40 anni prima fosse a conoscenza anche del “diritto vivente di 7 giorni fa”, citando proprio la sentenza del Tar che potrà essere appellata nei prossimi mesi dai costruttori al Consiglio di Stato.

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Redazione Redazione Eventi e News