La spiaggia può essere gestita anche dall’azienda speciale del Comune

Agosto 23, 2025 - 14:30
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La spiaggia può essere gestita anche dall’azienda speciale del Comune

lentepubblica.it

Il Consiglio di Stato ha stabilito che un Comune può affidare la gestione di una spiaggia attrezzata a una propria azienda speciale, confermando così la legittimità di una scelta amministrativa contestata in sede giudiziaria.


La decisione chiarisce un punto delicato: i servizi che garantiscono accessibilità, qualità e continuità possono rientrare a pieno titolo tra i compiti di enti locali e delle loro strutture operative, anche senza dover ricorrere necessariamente a gare di evidenza pubblica.

Il caso

La vicenda trae origine dal contenzioso aperto da una società privata che, dopo aver gestito per anni un tratto di arenile destinato anche ai cani, aveva visto il Comune optare per una diversa modalità organizzativa, trasferendo la competenza alla propria azienda speciale. La società aveva impugnato la scelta, ritenendola lesiva dei propri interessi e sostenendo che non si trattasse di un servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Il Tar Toscana aveva inizialmente dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la società priva di titolo per opporsi. Successivamente, il Consiglio di Stato ha corretto quell’impostazione riconoscendo l’ammissibilità della contestazione, ma nel merito ha respinto tutte le doglianze degli ex gestori.

Secondo i giudici, la decisione comunale è stata motivata dall’esigenza di migliorare la fruibilità della spiaggia, introducendo infrastrutture necessarie come passerelle per l’accesso delle persone con disabilità, oltre a interventi di pulizia, manutenzione e delimitazione delle aree riservate agli animali. Obblighi che, sebbene previsti nei precedenti affidamenti, non erano mai stati portati a termine dal concessionario privato, anzi da questo contestati per i costi ritenuti eccessivi.

La decisione dei giudici

Richiamando la normativa sui servizi pubblici locali, il Consiglio di Stato ha precisato che rientrano in tale categoria anche le attività che, senza l’intervento diretto dell’amministrazione, non sarebbero svolte in maniera adeguata. In questo caso, l’accessibilità universale alla spiaggia – unica nel territorio ad accogliere sia persone con disabilità sia animali – rappresenta un interesse pubblico primario che giustifica la scelta di una gestione diretta tramite un ente strumentale.

La sentenza evidenzia inoltre che l’azienda speciale comunale opera sotto il controllo diretto del consiglio comunale, con un livello di vigilanza perfino più stringente rispetto alle società in house, garantendo così trasparenza e responsabilità amministrativa.

Quanto alle critiche relative all’assenza di una gara pubblica, i giudici hanno osservato che non vi erano altre richieste concorrenti di concessione e che l’affidamento aveva una durata limitata a tre anni, elementi che rendono la decisione pienamente compatibile con le norme del Codice della navigazione.

Infine, si ritiene priva di fondamento anche l’accusa di scarsa sostenibilità economica dell’operazione, poiché l’interesse pubblico prevale rispetto alle valutazioni di convenienza avanzate dal precedente gestore.

Il verdetto chiude quindi la controversia confermando la legittimità della scelta comunale: la spiaggia potrà continuare a essere amministrata dall’azienda speciale, con l’obiettivo di offrire un servizio accessibile, inclusivo e rispondente ai bisogni della collettività.

La spiaggia può essere gestita anche dall’azienda speciale del Comune: il testo della sentenza del Consiglio di Stato

Qui il documento completo.

 

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