Il licenziamento ritorsivo è sempre illecito: riaffermati i diritti della persona nel lavoro
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Il licenziamento rappresenta, nell’ambito delle manifestazioni del potere disciplinare del datore di lavoro, l’extrema ratio, proprio a causa della sua forte incidenza sulla vita professionale e – soprattutto – personale del lavoratore. Proprio per tali ragioni, esso è sottoposto a rigorosi limiti giuridici.
Quando il recesso non è espressione di esigenze organizzative reali o di un illecito disciplinare, ma costituisce la reazione a comportamenti leciti del lavoratore, esso assume una connotazione ritorsiva che l’ordinamento considera totalmente illegittima.
Al riguardo, una recente decisione della Corte d’Appello di Catania (Sez. lavoro, Sent., 02/02/2026, n. 62) offre spunti importanti. Il licenziamento di una lavoratrice è stato dichiarato nullo perché considerato ritorsivo e qualificato quale esito di condotte persecutorie poste in essere dal datore di lavoro a seguito della rivendicazione di diritti già maturati dalla donna.
Il caso
La vicenda prende avvio nel luglio 2017, quando la lavoratrice si opponeva alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che avrebbe comportato la rinuncia a diritti da lei già maturati, tra cui ferie e festività soppresse. Tale rifiuto determinava – secondo la ricostruzione accolta in giudizio – un repentino mutamento dell’atteggiamento da parte del datore di lavoro, sfociato in una progressiva ostilità nei confronti della dipendente.
Da quel momento, il datore di lavoro avrebbe posto in essere una serie di comportamenti finalizzati all’isolamento professionale della lavoratrice. In particolare, la dipendente veniva progressivamente esclusa dalle comunicazioni aziendali rilevanti e inserita in un contesto lavorativo caratterizzato da crescente tensione relazionale.
L’episodio della mail che incarnava il clima aziendale
Un episodio significativo riguarda un’e-mail, denominata “L’ultima cena”, circolata tra colleghi e superiori, nella quale si brindava alla prospettata cessazione del rapporto di lavoro della dipendente e si stigmatizzava come “Giuda” chiunque l’avesse informata delle dinamiche interne. Tale circostanza è stata considerata rilevante per comprendere il clima aziendale e il livello di deterioramento dei rapporti, pur non costituendo di per sé la causa diretta del licenziamento.
La marginalizzazione
Il processo di marginalizzazione si intensificava nel marzo 2018 con il trasferimento della lavoratrice presso una sede secondaria, ritenuto pretestuoso e accompagnato da un demansionamento al front-office. La postazione assegnata risultava, secondo quanto accertato, priva delle sedute destinate ai clienti, circostanza che rendeva di fatto difficoltoso lo svolgimento dell’attività di consulenza e accentuava il carattere mortificante della nuova collocazione lavorativa.
Il licenziamento “per giusta causa”
La vicenda culminava, nell’agosto 2018, con il licenziamento per giusta causa, formalmente fondato su una serie di contestazioni disciplinari. La lavoratrice impugnava il provvedimento sostenendo che gli addebiti fossero strumentali e che il licenziamento rappresentasse l’epilogo di un disegno ritorsivo originato dal rifiuto del verbale conciliativo.
La Corte ha chiarito il reale contesto del licenziamento
Nel riesaminare il caso, la Corte si è focalizzata sulla reale motivazione del licenziamento, verificando se le ragioni disciplinari addotte dalla società fossero effettive oppure solo apparenti. Dall’analisi degli atti e delle prove testimoniali emergeva che diversi addebiti disciplinari risultavano insussistenti, poiché riferiti a giornate in cui la lavoratrice risultava legittimamente assente per permessi riconosciuti dalla legge, mentre altri si ritenevanosproporzionati rispetto alla gravità delle condotte contestate. Questo elemento ha indebolito la tesi del datore di lavoro circa la sussistenza di una giusta causa reale.
Il licenziamento ritorsivo è sempre illecito!
La Corte ha quindi ricostruito l’intera sequenza degli eventi, partendo dal rifiuto della conciliazione al trasferimento, dal demansionamento al clima di isolamento fino al licenziamento, ravvisandovi un unico filo conduttore. Secondo i giudici siciliani, il recesso non rappresentava un episodio isolato, ma l’esito finale di un percorso caratterizzato da intenti ritorsivi nei confronti della lavoratrice, la quale si era “macchiata” della colpa di aver rivendicato diritti legittimamente maturati.
Sul piano giuridico, la decisione ribadisce che il licenziamento ritorsivo è nullo quando il motivo illecito costituisce la causa determinante del recesso. In tali casi trovano applicazione le tutele più incisive previste dall’ordinamento, tra cui la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
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