Animali domestici in aereo: per la Corte Ue valgono come bagagli

Ottobre 20, 2025 - 07:00
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Animali domestici in aereo: per la Corte Ue valgono come bagagli

lentepubblica.it

Quando si viaggia in aereo con un animale domestico, la perdita o il danneggiamento dell’animale durante il trasporto deve essere trattato come se si trattasse di un bagaglio smarrito.


Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiarendo con una recente sentenza che, ai fini della responsabilità del vettore aereo, gli animali da compagnia rientrano nella nozione di “bagagli” prevista dalla Convenzione di Montreal del 1999, che regola i trasporti aerei internazionali.

La decisione nasce da una controversia tra una passeggera spagnola, identificata come Felicísima, e la compagnia Iberia Líneas Aéreas de España, dopo la scomparsa del suo cane durante un volo da Buenos Aires a Barcellona. L’animale, affidato al personale dell’aeroporto per essere sistemato nella stiva, sarebbe riuscito a fuggire dal trasportino prima del decollo, senza mai essere ritrovato. La proprietaria aveva quindi chiesto un risarcimento per il danno morale subito, quantificandolo in 5.000 euro.

Il caso e la questione giuridica

Il tribunale di commercio di Madrid, chiamato a pronunciarsi sul caso, aveva riconosciuto la responsabilità della compagnia aerea, ma entro i limiti economici previsti dalla Convenzione di Montreal. Tuttavia, il giudice spagnolo aveva sollevato un dubbio interpretativo: era davvero corretto assimilare un cane a un semplice bagaglio, come una valigia o una scatola?

Secondo la legislazione spagnola, gli animali sono considerati “esseri viventi dotati di sensibilità”, e non beni materiali. Inoltre, il diritto dell’Unione europea, attraverso l’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, riconosce la necessità di tener conto del benessere animale nelle politiche pubbliche. Da qui la domanda pregiudiziale inviata alla Corte di giustizia europea: gli animali da compagnia sono esclusi o meno dalla categoria di “bagagli” prevista dalla Convenzione di Montreal?

Il ragionamento dei giudici europei

I giudici di Lussemburgo hanno esaminato la questione partendo dal testo della Convenzione, che definisce le regole sulla responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesioni dei passeggeri, perdita o danneggiamento dei bagagli e ritardi nel trasporto.

Secondo l’articolo 17, il vettore è responsabile per la distruzione, la perdita o il deterioramento dei bagagli consegnati, a meno che il danno non dipenda da un difetto intrinseco dell’oggetto. L’articolo 22, invece, stabilisce un limite massimo di risarcimento: oggi pari a 1.288 Diritti Speciali di Prelievo (DSP), circa 1.600 euro per passeggero, salvo che il viaggiatore non abbia dichiarato un valore superiore al momento della consegna del bagaglio.

Né la Convenzione di Montreal né il regolamento europeo che la recepisce forniscono una definizione precisa di “bagaglio”. Tuttavia, la Corte ha ricordato che il termine deve essere interpretato in modo uniforme e autonomo in tutti gli Stati membri, tenendo conto non solo del significato comune, ma anche degli obiettivi del trattato internazionale, volto a bilanciare i diritti dei passeggeri e la sostenibilità economica dei vettori aerei.

Alla luce di ciò, i giudici hanno concluso che, sebbene nella lingua comune “bagaglio” rimandi a un oggetto, niente impedisce di includere in tale nozione anche gli animali domestici. Infatti, durante un viaggio, un passeggero può trasportare con sé non solo oggetti, ma anche un essere vivente affidato alla compagnia aerea, che ne assume temporaneamente la custodia.

Un equilibrio tra tutela e responsabilità

La Corte ha sottolineato che l’obiettivo della Convenzione di Montreal è quello di assicurare un risarcimento equo e rapido ai passeggeri, ma al tempo stesso di non imporre alle compagnie aeree un onere economico sproporzionato. La limitazione del risarcimento, applicata “per passeggero”, serve proprio a garantire questo equilibrio.

Chi ritiene che il valore del proprio bagaglio (o del proprio animale) superi il tetto previsto può, al momento del check-in, dichiarare un interesse particolare alla consegna a destinazione e pagare una tariffa supplementare. In tal modo, il limite massimo di indennizzo viene adeguato alla somma dichiarata.

La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento del benessere animale, pur essendo un principio fondamentale del diritto europeo, non esclude la possibilità di trasportare gli animali come bagagli, purché siano rispettate tutte le misure necessarie per la loro sicurezza e tutela durante il volo.

Le conseguenze della decisione

In pratica, la sentenza stabilisce che la perdita di un animale da compagnia in un viaggio aereo deve essere risarcita nei limiti previsti per i bagagli, salvo dichiarazione speciale del passeggero. Si tratta di una decisione destinata ad avere un forte impatto non solo sulle compagnie aeree, ma anche sui viaggiatori che si spostano con i propri animali.

Per i passeggeri, la sentenza è un invito a verificare le condizioni del trasporto e a considerare la possibilità di un’assicurazione aggiuntiva. Per i vettori, invece, rappresenta una conferma della necessità di gestire con estrema attenzione la custodia degli animali imbarcati, in quanto la responsabilità per eventuali perdite o danni è automatica, indipendentemente dalla colpa.

Con questa pronuncia, la Corte di giustizia Ue ha dunque chiarito un punto finora incerto: nel diritto del trasporto aereo internazionale, gli animali domestici viaggiano giuridicamente alla stregua dei bagagli, e come tali vanno risarciti in caso di smarrimento o danneggiamento. Un principio che, pur apparendo freddo e burocratico, si fonda sull’esigenza di garantire un sistema di indennizzo uniforme, rapido e prevedibile per tutti i passeggeri.

Animali domestici in aereo valgono come bagagli: la sentenza della Corte Ue

Qui il documento completo.

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