Nuovo iperammortamento 2026, ecco le aliquote e le nuove regole

Ottobre 20, 2025 - 05:30
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Nuovo iperammortamento 2026, ecco le aliquote e le nuove regole

INCENTIVI 4.0 – 5.0

Nuovo iperammortamento 2026, ecco le aliquote e le nuove regole



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Le regole e le aliquote ufficiali del nuovo incentivo per l’acquisto di beni strumentali che sostituirà Transizione 4.0 e 5.0. Si potrà arrivare al 180% per i beni 4.0 e anche al 220% in caso di raggiungimento di obiettivi di efficientamento energetico. Sono agevolabili con le stesse aliquote i beni materiali, i beni immateriali e i beni strumentali per la generazione di energia da fonti rinnovabili, compresi i pannelli solari.

Pubblicato il 19 ott 2025



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Le aliquote previste dal nuovo iperammortamento – il piano che il Governo ha messo a punto per sostituire Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e incentivare gli investimenti in beni strumentali – saranno decisamente generose e prevederanno incentivi sia per chi effettua solamente investimenti in beni strumentali 4.0 sia per chi, grazie a quegli investimenti, conseguirà obiettivi green, cioè efficientamento energetico, proprio come accadeva nel caso del piano Transizione 5.0.

Le aliquote del nuovo iperammortamento

Secondo la prima bozza della legge di bilancio, le aliquote di base, applicabili quindi all’acquisto dei beni strumentali 4.0, saranno le seguenti:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per avere un metro di paragone, una maggiorazione del 180% con un’IRES al 24% corrisponde a un beneficio del 43,2%; la fascia del 100% a un incentivo del 24% e quella al 50% a un incentivo del 12%.

La lista dei beni ammessi prevista dagli attuali allegati A e B sarà verosimilmente revisionata. Contrariamente a quanto si temeva, la bozza della legge di bilancio prevede l’agevolazione anche per i beni immateriali – cioè i software.

Le aliquote maggiorate per gli investimenti green

Nel caso di investimenti green le aliquote prevederanno una ulteriore maggiorazione del 40% e diventeranno quindi del

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per avere un metro di paragone, una maggiorazione del 220% con un’IRES al 24% corrisponde a un beneficio del 52,8%; la fascia del 140% a un incentivo del 33,6% e quella al 90% a un incentivo del 21,6%.

Iperammortamento anche per i pannelli fotovoltaici e le FER

Oltre ai beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale, sono ammessi all’iperammortamento anche gli investimenti in beni strumentali materiali “finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo” , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per gli investimenti green un’unica soglia di efficientamento

Non ci saranno “soglie” di efficientamento, ma un unico livello che consentirà di accedere alla maggiorazione e cioè lo stesso livello di efficientamento previsto oggi dalla “base” del Piano Transizione 5.0: il 3% di risparmio energetico sui consumi dell’intera struttura produttiva o il 5% di risparmio sui consumi del processo interessato dall’investimento.

Le semplificazioni in prestito da Transizione 5.0: beni obsoleti e ESCo

La normativa eredita anche le due semplificazioni che hanno dato una sensibile “scossa” al piano Transizione 5.0: la prima è la presunzione di raggiungimento dell’obiettivo green per chi sostituisce beni il cui ammortamento è terminato da almeno 24 mesi.

La seconda è quella che lo presume per i progetti realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC che preveda l’ottenibìmento di quei target di efficientamento.

Il cumulo con le altre agevolazioni

L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, con l’ormai “solito” principio della nettizzazione: “a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”.

Durata per il solo 2026

La misura ha validità per il solo 2026 con la possibilità di completare la consegna entro il 30 giugno 2027, con la solita formula dell’acconto del 20% da versare al venditore.

La piattaforma sarà gestita dal GSE

Il testo dell’attuale bozza prevede anche che a gestire la piattaforma sarà il GSE, proprio come avvenuto per il piano Transizione 5.0. E sempre al GSE spetteranno la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell’agevolazione.

I nodi da sciogliere

Nonostante la normativa sia piuttosto articolata, si rimanda comunque a un decreto attuativo del MIMIT, adottato di concerto con il MEF e sentito il MASE, per la definizione degli elementi di dettaglio.

Restano da sciogliere comunque diversi dubbi.

L’incentivo sarà automatico, ma resta la necessità di fare delle “apposite comunicazioni” e di produrre “certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili”.

C’è poi da capire come funzionerà la maggiorazione per gli investimenti green: oggi, con il piano Transizione 5.0, il protagonista non è l’acquisto del bene strumentale ma il progetto di innovazione ed è l’intero progetto a dover ottenere l’efficientamento richesto. Qui siamo di fronte a una logica diversa che non necessariamente funzionerà allo stesso modo.

C’è poi il nodo del “made in Europe”. I costruttori di macchinari hanno chiesto a gran voce che il nuovo incentivo sia ristretto ai beni strumentali prodotti in Europa, per evitare che gli acquisti agevolati si trasformino in un vantaggio per i costruttori di macchinari dell’estremo oriente. Al momento nel testo non c’è traccia di questa previsione.

C’è poi la questione della durata: si era parlato – e lo aveva fatto anche il ministro Urso – di un piano triennale che desse alle imprese la possibilità di pianificare gli investimenti, mentre nell’attuale bozza il piano è valido solo per il 2026.

Ultima, ma solo in ordine di esposizione, l’altra questione temporale: il piano riguarderà sicuramente gli investimenti effettuati a partire dall’1 gennaio 2026, ma quanto tempo occorrerà perché la normativa sia definita dall’indispensabile decreto attualtivo e dalla circolare operativa?

La bozza dell’articolo della legge di bilancio

Art. 95
(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per:

a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

4. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

5. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, ivi compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

6. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nel caso di:

a) investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;

b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

7. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

8. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

9. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;

b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);

c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

11. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7.

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