Consultazioni preliminari di mercato e modelli gestori alla luce del nuovo Codice Appalti
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Funzione, limiti e implicazioni giuridiche in materia di c onsultazioni preliminari di mercato e modelli gestori, alla luce del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) e della sentenza TAR Lombardia n. 843/2025. Approfondimento a cura di Luca Leccisotti.
Ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato con soggetti pubblici o privati per acquisire informazioni utili alla redazione degli atti di gara. La previsione, mutuata dall’art. 40 della Direttiva 2014/24/UE, configura tali attività come strumenti prodromici, non vincolanti, finalizzati a migliorare l’efficacia, la sostenibilità e la competitività delle procedure di evidenza pubblica.
Le consultazioni integrano una fase “pre-gara” che non produce effetti dispositivi né determina l’insorgenza di posizioni giuridiche soggettive in capo ai partecipanti. È pacifico che gli operatori coinvolti non acquisiscano alcun diritto alla successiva partecipazione alla procedura e, in alcuni casi, possano essere esclusi per motivi legati all’imparzialità o alla trasparenza.
Avviso esplorativo
L’obbligo di pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito istituzionale e sulla BDNA (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), ai sensi dell’allegato II.1 del Codice, risponde all’esigenza di trasparenza e parità di accesso. La sentenza n. 843/2025 ha ritenuto congruo il termine di 19 giorni per la pubblicazione dell’avviso, specificando che tale periodo, superiore al minimo legale di 15 giorni, è sufficiente a garantire adeguata conoscibilità, specie se accompagnato da pubblicazioni su più canali.
Le consultazioni preliminari di mercato
Il TAR ha ribadito che le consultazioni preliminari non sono parte integrante della procedura di affidamento in house. Quest’ultimo, infatti, configura un modello gestionale fondato sull’autoproduzione dei servizi da parte di soggetti controllati dall’amministrazione, disciplinato dal D.Lgs. 175/2016, art. 16. Le consultazioni si pongono, semmai, come momento esplorativo volto a rafforzare la scelta motivata dell’amministrazione circa il miglior modello di gestione da adottare.
Le consultazioni servono a:
- accertare l’eventuale infungibilità di beni, servizi o prestazioni;
- raccogliere informazioni tecniche di dettaglio;
- calibrare requisiti e condizioni contrattuali in funzione dell’effettiva realtà di mercato;
- migliorare la sostenibilità dell’appalto e prevenire contenziosi.
Anche in assenza della pubblicazione formale sulla BDNA, qualora l’avviso sia stato pubblicato su canali ufficiali alternativi idonei a garantire adeguata conoscibilità (es. piattaforme regionali, sezione trasparenza del sito dell’ente), l’obbligo di pubblicità può dirsi assolto in ottica sostanzialistica.
Le conclusioni del TAR
Il TAR ha ribadito che l’impresa concorrente può legittimamente impugnare l’affidamento in house solo nel momento in cui l’atto di affidamento produca effetti giuridici diretti nei suoi confronti. In fase di consultazione, non sussiste alcuna posizione differenziata, e quindi alcuna legittimazione all’impugnazione.
La sentenza n. 843/2025 fornisce una lettura rigorosa e conforme al principio del risultato, sottolineando la natura esplorativa e non selettiva delle consultazioni. La corretta applicazione degli artt. 77 e 78 del Codice consente alle stazioni appaltanti di progettare procedure efficienti, sostenibili e coerenti con i fabbisogni reali dell’ente, restando nell’alveo della legalità formale e sostanziale.
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