Rinnovabili, regole e territori: luci e ombre del nuovo quadro autorizzativo

Gen 22, 2026 - 16:30
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Rinnovabili, regole e territori: luci e ombre del nuovo quadro autorizzativo

L’approvazione del Testo Unico sulle fonti rinnovabili e sulle aree idonee rappresenta un passaggio chiave nel riordino normativo del settore energetico. Accanto alle semplificazioni introdotte, emergono tuttavia criticità interpretative e applicative che incidono sull’efficacia complessiva del provvedimento

Con il decreto legislativo 190/2024, integrato dal correttivo dell’8 gennaio 2026, il legislatore ha perseguito l’obiettivo di razionalizzare un quadro regolatorio storicamente frammentato.

Il Testo Unico Fer individua in modo più chiaro i regimi autorizzativi applicabili agli impianti da fonti rinnovabili, riducendo la discrezionalità interpretativa che in passato rallentava l’avvio dei progetti e aumentava il rischio procedurale per gli operatori.

Il provvedimento introduce criteri più definiti per l’individuazione delle aree idonee, includendo edifici, aree industriali e siti già compromessi, ed estende il modello unico per impianti fino a 200 kW.

Sul piano teorico, queste misure rafforzano la prevedibilità dei procedimenti e rispondono alla necessità di accelerare la diffusione delle rinnovabili, in linea con gli obiettivi climatici europei.

Aree idonee e semplificazioni: le principali novità

Secondo Seapower, centro di ricerca dell’Università Federico II di Napoli, il nuovo impianto normativo consente di individuare con maggiore certezza la disciplina applicabile ai singoli impianti, superando una stratificazione di norme spesso incoerenti.

Tuttavia, l’analisi delle pratiche autorizzative evidenzia una persistente distanza tra l’evoluzione tecnologica e le prassi amministrative adottate a livello locale.

Una delle criticità più rilevanti riguarda l’agrivoltaico. In numerosi procedimenti, le amministrazioni continuano a fare riferimento a strumenti urbanistici fondati su modelli di fotovoltaico tradizionale, che presupponevano una sottrazione permanente di suolo agricolo.

I moderni impianti agrivoltaici, progettati per garantire la continuità delle attività colturali, faticano così a essere valutati come categoria distinta, nonostante un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Il Testo Unico introduce definizioni ritenute da molti operatori giuridicamente indeterminate, come quelle relative ai moduli adeguatamente sollevati da terra o alla continuità dell’attività agricola.

L’assenza di parametri tecnici oggettivi riduce la prevedibilità degli esiti autorizzativi, con effetti diretti sulla bancabilità dei progetti e sulle decisioni di investimento.

L’obbligo dell’80% di produzione agricola

Ulteriori perplessità riguardano l’obbligo, in capo ai tecnici asseveranti, di garantire il mantenimento dell’80% della produzione agricola vendibile nei cinque anni successivi all’entrata in esercizio dell’impianto.

Tale previsione è considerata strutturalmente problematica, poiché dipendente da fattori climatici, fitosanitari e di mercato non controllabili ex ante e difficilmente verificabili dalle amministrazioni comunali.

Italia Solare esprime un giudizio articolato sul provvedimento. Da un lato, valuta positivamente la salvaguardia dei procedimenti autorizzativi in corso e l’estensione delle aree idonee ai contesti industriali non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Dall’altro, segnala il rischio che alcune formulazioni sulle aree agricole idonee, incluse quelle con impianti agrivoltaici, possano ostacolare proprio le configurazioni più avanzate del fotovoltaico.

Tra le questioni rimaste aperte figurano la mancata soluzione sul tema delle opere di connessione alla rete, quando queste attraversano aree non idonee, e l’estensione dei vincoli derivanti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici.

Secondo l’associazione, tali limiti rendono in alcune regioni complessa, se non impossibile, l’individuazione di superfici sufficienti a raggiungere gli obiettivi energetici assegnati.

Anche per Finco, federazione che rappresenta 40 associazioni, 13.500 imprese industriali e oltre 35 miliardi di fatturato aggregato, l’introduzione di una norma di salvaguardia per i progetti già in fase di sviluppo relativi all’installazione di impianti di generazione da fonti rinnovabili è una nota positiva.

La previsione di una disciplina transitoria – spiega Agostino Re Rebaudengo, vice-presidente della federazione – rappresenta una misura di equilibrio e di buon senso, necessaria a garantire continuità e a tutelare il principio di affidamento degli operatori che hanno avviato i propri progetti nel rispetto del quadro normativo vigente.

Un equilibrio ancora da costruire

Il Testo Unico Fer rappresenta un passaggio necessario verso un quadro normativo più ordinato e coerente. Tuttavia, l’efficacia della riforma dipenderà dalla capacità di chiarire le definizioni, uniformare l’applicazione sul territorio e allineare le regole alla maturità tecnologica del settore.

In assenza di questi correttivi, il rischio è che l’incertezza normativa continui a tradursi in un rallentamento degli investimenti e, di conseguenza, della transizione energetica.

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