Argentina: il Senato approva la riforma del lavoro con 42 voti a favore e 30 contrari
Il Senato dell’Argentina ha approvato in generale la riforma del lavoro con 42 voti favorevoli e 30 contrari. Lo ha reso noto il portale “Infobae” al termine della sessione di ieri sera, 11 febbraio, segnando la prima grande prova legislativa dell’anno per il governo. Il via libera è arrivato dopo che l’esecutivo ha accettato oltre 20 modifiche al testo originario, presentato con l’obiettivo dichiarato di rendere più dinamico il mercato del lavoro e superare la cosiddetta “industria del contenzioso”, espressione con cui il governo indica l’elevato numero di cause di lavoro promosse contro le imprese”. Le trattative delle ultime settimane hanno portato a concessioni rilevanti, in particolare nei confronti dei governatori provinciali e delle organizzazioni sindacali. Ai governatori è stato assicurato che non vi saranno tagli all’imposta sul reddito, tributo che rappresenta miliardi di pesos per le casse delle province. La garanzia ha contribuito a consolidare i consensi necessari per l’approvazione in generale del provvedimento.
I sindacati hanno ottenuto il mantenimento dei contributi datoriali destinati alle opere sociali e la continuità del contributo solidale. Restano tuttavia forti resistenze su altri punti della riforma, tanto che per sabato 14 febbraio sono state annunciate mobilitazioni davanti al Congresso e proteste in diversi settori. Dopo il via libera del Senato, il disegno di legge dovrà ora passare all’esame della Camera dei deputati, dove il governo sarà chiamato a verificare nuovamente la tenuta della propria maggioranza e la possibilità di replicare l’accordo raggiunto nella Camera alta. La legge, nelle intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe ridurre la conflittualità nei luoghi di lavoro, aumentare la quota di lavoro formale e garantire maggiore occupazione con regole più flessibili. I detrattori parlano di una perdita di diritti acquisiti, di un sistema che favorisce la precarietà e indebolisce la possibilità di contrattazione collettiva.
Nello specifico, la legge ridefinisce la base di calcolo per il risarcimento dovuto al lavoratore licenziato, fissando un minimo e un massimo sulla base dello stipendio di base e l’eventuale anzianità, escludendo qualsiasi “extra”. I risarcimenti saranno garantiti, per intero o parzialmente, da un apposito Fondo di assistenza lavorativa (Fal), alimentato mensilmente solo dal datore di lavoro (che vedrà ridotto in compenso il contributo da versare per le pensioni e le prestazioni sociali). Il Fondo, con un patrimonio e una amministrazione indipendente, potrà erogare il risarcimento anche a rate, con opportuna indicizzazione, ed è attivabile solo per i dipendenti sotto contratto da almeno dodici mesi. L’indennizzo, inoltre, esclude altre possibili cause civili, salvo particolari eccezioni. Le imprese, in altre parole, possono accumulate le risorse per evitare – nell’occasione -, di dover procedere a esborsi corposi e, secondo i critici, potendo anche programmare i licenziamenti.
Si introduce poi un meccanismo (Banca delle ore) in base al quale – tramite accordo individuale o collettivo – le ore di lavoro straordinario possono essere almeno in parte compensate con ore di riposo o giornate più corte. La legge prevede poi modifiche che rendono più flessibile il calendario delle vacanze, introducendo – tra le altre cose – la possibilità di dividerle in segmenti da un minimo di sette giorni o concedere alle parti di fissarle anche fuori dal periodo estivo (1 ottobre-30 aprile). Il periodo di prova passa – di base – dagli attuali tre a sei mesi, estendibili fino a un anno in base alla dimensione e alla tipologia dell’impresa. Rimane comunque possibile il licenziamento senza causa ed eventuale indennizzo, e si conferma il veto a rinnovare il periodo di prova alle stesse condizioni.
Tra i punti più sensibili c’è quello che punta a limitare i margini della contrattazione collettiva, sin qui ritenuta dal governo un impedimento concreto allo sviluppo. Cade il principio della cosiddetta “ultra-actividad”, secondo cui un contratto collettivo, pur se scaduto, rimane vigente se non ne viene firmato uno nuovo. La riforma prevede che rimangano in vigore solo le clausole che riguardano direttamente il lavoratore (come lo stipendio) e per non più di un anno. Scaduto il termine senza la firma di un nuovo contratto si torna al precedente o a quello generico (fissato dalla Legge del contratto di lavoro). Si prevede poi che – se firmati – i contratti con portata minore (l’impresa, il singolo stabilimento o la regione) prevalgono su quelli di portata maggiore (di categoria o validi su tutto il territorio), invertendo il principio valido sin qui. Una riforma che punta a promuovere accordi locali in favore della competitività ma può frammentare i settori produttivi indebolendo il potere contrattuale collettivo.
Il governo intende poi ampliare in modo consistente il ventaglio di servizi ritenuti “essenziali”, per i quali, in caso di sciopero, deve essere garantito il 75 per cento delle prestazioni. La nuova lista comprende le attività di salute, educazione, trasporto pubblico, acqua potabile, energia elettrica, gas e combustibile (con una menzione espressa per il petrolio), telecomunicazioni e internet, controllo aereo e portuale, raccolta rifiuti. Altre attività – legate a finanza, alimentazione e alcuni porti – vengono inseriti in una nuova categoria, cui verrà chiesto sempre di erogare almeno il 50 per cento delle prestazioni. C’è inoltre il capitolo, delicato, delle quote dello stipendio che oggi vengono direttamente versate ai sindacati o usati per finanziare opere sociali. Al termine di intensi negoziati con la Confederazione generale del lavoro (Cgt), il testo approdato in Senato prevede un passaggio molto graduale a un regime che, dal 2028, dovrebbe rendere questi impegni volontari e non più obbligatori.
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