Inchiesta urbanistica Milano, il Tar respinge il ricorso dei costruttori: devono 80mila euro di Scia al Comune

Febbraio 3, 2026 - 05:00
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Inchiesta urbanistica Milano, il Tar respinge il ricorso dei costruttori: devono 80mila euro di Scia al Comune

Per le due palazzine di 4 piani da realizzare con una Scia per “ristrutturazione edilizia” fra la fermata della metropolitana milanese di Cenisio e lo Scalo Farini i costruttori avevano autodeterminato un importo di 300mila euro per “monetizzazioni” degli standard. Per giudici tuttavia bene ha fatto il Comune di Milano a chiedere invece 394.177,83 euro perché “è indubbio il conseguente aggravio del carico urbanistico” che deriva dalla demolizione di palazzi a uso uffici e industriale che vengono trasformati in edifici a “destinazione a residenziale” più grandi e che quindi “comportano una presenza umana stabile che le precedenti destinazioni non contemplavano”. Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria sull’Urbanistica milanese. Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso dei costruttori della Perego 9 srl, la società immobiliare che in Piazza Perego – via Stilicone a Milano ha trasformato due edifici, di 1 e 2 piani, in altrettanti palazzi per appartamenti un po’ più alti, con cui chiedevano l’annullamento del provvedimento con cui l’Unità oneri di urbanizzazione di Palazzo Marino aveva ritenuto “erroneo”, e al ribasso, il calcolo degli oneri di urbanizzazione proposto dagli sviluppatori immobiliari per circa 94mila euro.

La sentenza potrà essere appellata al Consiglio di Stato

Dalla sentenza dei giudici della seconda sezione Giovanni Zucchini, Rocco Vampa e Laura Patelli, che potrà essere appellata al Consiglio di Stato, emerge come, attraverso lo strumento della Scia, sui cui presunti abusi si concentrano anche le indagini e i processi penali avviati dalla Procura di Milano su altri cantieri, la Perego 9 srl avesse autodeterminato gli oneri di urbanizzazione per l’intervento edilizio in poco più di mezzo milione di euro. Di questi 66.996,85 per oneri primari, 106.267,01 euro per gli oneri secondari, 37mila euro di contributo/costo di costruzione e poco più di 300mila euro per la monetizzazione degli standard da utilizzare al posto della cessione di aree per realizzare servizi pubblici come prevede, per alcuni casi, la legge di Regione Lombardia sul governo del territorio. Gli uffici dell’Urbanistica del Comune hanno contestato in particolare quest’ultima voce in un contenzioso che riguarda la “determinazione” degli importi nei casi in cui le “superfici” sopra una certa soglia di metri quadrati (250) vengano modificate di “destinazione d’uso”. Hanno rideterminato l’importo in 394.177,83 (di cui circa 14mila per il bonus volumetrico del 5% previsto per l’efficientamento energetico, voce che però è stata accettata passivamente dalla società).

Per i giudici richiesta “illogica”

I legali di Perego 9 srl hanno impugnato al Tar il provvedimento relativo ai restanti 80mila euro, sostenendo che il “calcolo” effettuato dalla società e dai suoi progettisti fosse “coerente” con le regole del Piano di governo del territorio di Milano e che il Comune sbagliasse nel considerare “interamente dovuta la monetizzazione per il cambio d’uso da produttivo a residenziale e da direzionale a residenziale” perché le superfici non andrebbe “cumulate” fra loro per vedere se siano complessivamente “superati i 250 mq” ma analizzate singolarmente. Per il Tar tuttavia quello è un “unico intervento” e nella “norma” non ci sarebbe traccia di “argomenti” per cui si debbano considerare le superfici “in maniera frazionata”. La tesi di costruttori sarebbe illogica perché porterebbe “a escludere dal reperimento degli standard interventi che incidono in maniera significativa sul carico urbanistico” e la “soglia” dei 250 metri quadrati fissata dal Comune di Milano “ha evidentemente senso se valutata complessivamente” perché in caso contrario basterebbero dei “frazionamenti” sulla carta per portare a “elusioni” degli oneri di urbanizzazione da versare alle casse pubbliche. A prescindere da questi argomenti per il Tar bisogna “valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio” che consiste in “una pluralità di opere” in maniera “globale” e non “atomistica” per comprendere “l’impatto effettivo”, si legge nelle 9 pagine del provvedimento.

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