Avvocato generale Ue: Stati devono rilasciare documenti di identità “conformi a genere vissuto”

Settembre 4, 2025 - 12:30
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Avvocato generale Ue: Stati devono rilasciare documenti di identità “conformi a genere vissuto”

Bruxelles – Quello che si sente di essere è quello che si è. Lo sostiene l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel suo parere su un procedimento in corso a proposito del rilascio da parte delle autorità statuali (nel caso bulgare) di un documento di identità che comprenda i dati di genere. In sostanza, se alla nascita si è registrati come maschio o femmina, e poi la persona interessata sente di appartenere all’altro sesso, questa caratteristica va registrata come tale, a prescindere da trattamenti chirurgici.

La questione è arrivata alla Corte dalla Cassazione bulgara, adita da una persona registrata alla nascita come maschio e che ora sente un’identità di genere femminile, che vuole sia registrata nei suoi documenti, in particolare nell’atto di nascita.

La normativa bulgara, come interpretata dai giudici nazionali, non prevede la possibilità di un tale
cambiamento del sesso, del nome e del numero di identificazione personale riportati negli atti dello stato civile in
tale tipo di situazione.

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Jean Richard de la Tour propone alla Corte di dichiarare che il
diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale, che non consente il riconoscimento giuridico del cambiamento di identità di genere dei suoi cittadini, anche senza trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale, né il cambiamento del loro nome e del loro numero di identificazione personale. “Il diritto dell’Unione – spiega una nota della Corte – osta altresì a che tali cambiamenti non possano essere annotati nell’atto di nascita, poiché da tale annotazione dipende la modifica delle indicazioni contenute nei documenti d’identità”.

L’avvocato generale ritiene che, “la menzione del sesso nel documento di identità unicamente sulla base dell’atto di nascita emesso dallo Stato membro competente implichi, in considerazione della finalità di tale documento, un obbligo per detto Stato di riconoscere giuridicamente l’identità di genere vissuta e di annotarla in detto atto”. E questa finalità consiste nel consentire l’identificazione del suo titolare senza che possa essere rimessa in discussione l’autenticità dei documenti presentati da quest’ultimo o la veridicità dei dati in essi contenuti.

Di conseguenza, una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, la quale, non riconoscendo
l’identità di genere di una persona transgender, le impedisce di beneficiare di un diritto tutelato dal diritto
dell’Unione, come l’ottenimento di un documento d’identità che le consenta di esercitare liberamente il suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, costituisce una limitazione di tale diritto. “Una simile limitazione – sostiene l’avvocato generale – può essere giustificata solo da considerazioni oggettive e proporzionate a un obiettivo legittimo, il che non si verifica nel caso di specie”.

L’avvocato generale propone alla Corte di stabilire che spetti, in linea di principio, al giudice del rinvio, senza attendere che la normativa nazionale sia modificata in via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale, interpretare le norme alla luce del diritto dell’Unione. Tale interpretazione deve, in particolare, essere conforme alle norme relative alla libertà di circolazione e di soggiorno, al rispetto della vita privata nonché al rilascio dei documenti di identità oppure, se necessario, comportare la disapplicazione di detta normativa.

Infine, l’avvocato generale ritiene che l’esercizio, da parte di una persona transgender, del suo diritto di far
registrare nello stato civile la sua transidentità per ottenere una carta d’identità o un passaporto
corrispondente alla sua identità di genere non deve essere subordinato alla produzione di prove di un
trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale, poiché questo “pregiudicherebbe, in particolare, il
diritto all’integrità della persona e il diritto al rispetto della vita privata”.

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Redazione Eventi e News Redazione Eventi e News in Italia