Esenzione fiscale per chi rinuncia alla pensione anticipata, disco verde per la PA

Settembre 24, 2025 - 16:00
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Esenzione fiscale per chi rinuncia alla pensione anticipata, disco verde per la PA

lentepubblica.it

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 247/E del 18 settembre 2025, ha fornito una risposta definitiva sui benefici fiscali previsti per chi sceglie di rinviare la pensione.


La risposta che ha chiarito anche la possibilità che tali benefici possano riguardare differenti categorie di lavoratori.

Ampliamento della platea dei beneficiari

Si parte dalla legge di bilancio 2025. Questa ultima ha modificato sostanzialmente l’articolo 1, comma 286, della legge di bilancio 2023, estendendo il diritto di rinunciare all’accredito contributivo a una platea più ampia di lavoratori. Possono rinunciarvi non solo coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile – che consta di 62 anni di età e 41 anni di contributi –  ma anche chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, chi ha cioè accumulato 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro l’ultimo giorno dell’anno, 31 dicembre 2025.

Cosa cambia

La norma ritoccata stabilisce che i lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo della quota a proprio carico presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima. Il datore di lavoro viene, in questo modo, alleggerito dall’obbligo di versamento contributivo e deve corrispondere interamente al dipendente la somma corrispondente alla quota di contribuzione che sarebbe stata versata all’ente previdenziale.

L’interpello

La decisione oggetto dell’Interpello che abbiamo citato in incipit, riguarda principalmente i lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, compresa la gestione pubblica. Di fatto questo pronunciamento permette ad una platea più vasta di accedere agli stessi vantaggi riservati ai dipendenti del settore privato.

Chiarimenti sull’esenzione fiscale

Il nodo principale da sciogliere era inerente l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede l’esenzione fiscale per le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo. La formulazione originaria della norma fiscale faceva riferimento solo ai lavoratori iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive, escludendo espressamente le forme esclusive.

La finalità agevolativa

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la finalità agevolativa della disposizione sarebbe stata vanificata se la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo per gli iscritti alle forme esclusive non fosse stata accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione. La modifica normativa della legge di bilancio 2025 ha individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’incentivo includendo tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO, l’Assicurazione Generale Obbligatoria che consta a sua volta delle gestioni INPS per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi e i parasubordinati oppure a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Un chiarimento definitivo

Questa risposta chiarisce una volta per tutte come il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis del TUIR possa quindi applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria. In questo allargamento  i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, ovviamente solo nel caso in cui si avvalgano della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, vengono ricompresi.

Ma cos’è tecnicamente un ‘Interpello’?

Cominciamo col chiarire di che tipo di testo stiamo parlando. Tecnicamente l’interpello è un’istanza che il singolo contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate preventivamente per ricevere dei chiarimenti su un particolare comportamento fiscalmente. La ‘domanda’ anticipa un comportamento rilevante e serve proprio ad ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o meno di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Necessari tutti i dati del contribuente o suo delegato

L’istanza d’interpello per essere tenuta in considerazione è necessario contenga i dati identificativi del contribuente che dovrebbe ricevere gli effetti del parere reso, comprensivi di codice fiscale o del suo eventuale rappresentante. Per esempio nel caso chieda chiarimento in merito a detrazioni e deduzioni di un costo, l’istanza deve contenere espressamente i dati del contribuente che intende beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, della relativa detrazione.

Come redigere un ‘interpello’

È poi necessario che venga redatta in modo specifico, con una descrizione puntuale della fattispecie. Non sarà resa risposta se non sarà esposto in modo analitico la situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo. Vanno aggiunte le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione, l’indicazione chiara e completa dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici.

La soluzione interpretativa personale

È importante che l’interpello riporti anche la soluzione interpretativa proposta dal contribuente insieme alla sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell’atto, deve essere allegata all’istanza. Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell’istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l’ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.

Dove e come inviare

Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, si indirizzano alla Direzione competente e possono essere presentate, preferibilmente, tramite una sola delle modalità tra quelle consentite;

  • consegna a mano;
  • plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • posta elettronica certificata

La Direzione regionale competente è individuata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente istante nel caso di tributi erariali. In caso si sia scelta la modalità di invio telematico l’istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale. Se non fosse possibile potrà essere sottoscritta con firma autografa, ma in questo caso dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità. Se ci si trovi in presenza di un professionista che presenta l’istanza, affinché questa sia ritenuta ammissibile, è necessario che nel documento siano riportati espressamente i dati identificativi del contribuente che pone in essere il comportamento dal quale traggono origine le questioni interpretative prospettate.

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Redazione Redazione Eventi e News