Consiglio di Stato: per i disabili vige sempre il diritto al parcheggio riservato

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Il Consiglio di Stato, con un’ordinanza emessa il 17 settembre 2025, ha riconosciuto il diritto a ottenere un posto auto riservato davanti all’abitazione a un cittadino con disabilità, riformando una precedente decisione del TAR di Salerno che aveva negato la richiesta.
La vicenda, che ha visto coinvolto anche il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, rappresenta un passaggio importante nel rapporto tra diritti individuali e discrezionalità amministrativa.
Il caso
Il ricorrente, persona in condizioni di grave fragilità, aveva domandato al Comune di Eboli l’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato, motivando la richiesta con l’assenza di spazi privati accessibili e con la necessità di poter muoversi in autonomia. L’amministrazione comunale aveva respinto la domanda, sostenendo che l’area interessata non rientrasse tra le zone a traffico intenso previste dalla normativa come requisito per la concessione.
Di fronte al rifiuto, l’uomo aveva presentato ricorso al TAR della Campania, che però aveva confermato la scelta del Comune. A quel punto è stato interpellato il Consiglio di Stato, chiamato a valutare l’appello cautelare.
La decisione dei giudici
La Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha ribaltato l’esito della vicenda, accogliendo le motivazioni del ricorrente. Secondo i giudici, l’amministrazione comunale non avrebbe adeguatamente motivato il diniego, né svolto un’istruttoria completa, come invece richiesto dall’articolo 381 del regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 495/1992).
La norma prevede che, in presenza di particolari condizioni di invalidità, i Comuni possano rilasciare gratuitamente spazi di sosta riservati, identificati da segnaletica personalizzata, a favore dei titolari di contrassegno per disabili. Tale possibilità è subordinata all’assenza di un parcheggio privato utilizzabile e alla necessità di garantire la mobilità nelle zone urbanisticamente più congestionate.
Il Consiglio di Stato ha precisato che la discrezionalità concessa ai Comuni non può trasformarsi in un potere arbitrario. L’ente locale è chiamato a valutare caso per caso, bilanciando eventuali esigenze di viabilità con il diritto fondamentale alla libertà di movimento di chi vive limitazioni motorie significative.
I principi richiamati
Nell’ordinanza si cita un consolidato orientamento giurisprudenziale che sottolinea come la finalità della norma non sia tanto quella di proteggere la fluidità del traffico, quanto quella di garantire dignità e indipendenza alle persone con gravi difficoltà motorie. In questa prospettiva, i Comuni sono tenuti ad assicurare misure adeguate a favorire la mobilità, salvo che vi siano comprovate ragioni di sicurezza stradale o impedimenti oggettivi, da dimostrare con motivazioni puntuali.
Il Consiglio di Stato ha osservato che, nel caso di Eboli, l’amministrazione si è limitata ad affermare che la strada non fosse particolarmente trafficata, senza fornire elementi concreti e ignorando del tutto le condizioni di salute del richiedente. Valutazioni di carattere medico, ha ricordato il collegio, non rientrano nelle competenze del Comune e non possono essere utilizzate per negare il beneficio.
Il ruolo del Garante per le disabilità
Determinante, nella vicenda, è stato anche l’intervento dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che si è costituita in giudizio a sostegno del ricorrente. L’Autorità aveva già segnalato le criticità del provvedimento comunale, evidenziando come il diniego contrastasse con il principio di “accomodamento ragionevole” sancito sia dalla normativa italiana sia dal diritto europeo.
Questo concetto, introdotto anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevede che le istituzioni adottino misure personalizzate per eliminare barriere e garantire pari opportunità, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per la collettività. Nel caso specifico, la concessione di un parcheggio personalizzato rientrava pienamente tra gli interventi ragionevoli e sostenibili.
Effetti immediati
Con l’accoglimento del ricorso, il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento del Comune di Eboli e disposto che l’amministrazione si adegui ai principi stabiliti. La causa proseguirà davanti al TAR, che dovrà fissare un’udienza per decidere nel merito. Nel frattempo, il cittadino potrà beneficiare dello stallo riservato, garantendosi così la possibilità di muoversi senza ostacoli in prossimità della propria abitazione.
Il pronunciamento non riguarda soltanto il singolo caso, ma ribadisce un principio che potrebbe incidere su numerose situazioni analoghe in tutta Italia. Molti Comuni, infatti, tendono a interpretare in maniera restrittiva le norme sui parcheggi riservati, spesso per ragioni di viabilità o per timore di creare precedenti.
L’ordinanza del Consiglio di Stato chiarisce invece che il diritto alla mobilità delle persone con disabilità deve prevalere, salvo impedimenti oggettivi e documentati. In altre parole, le amministrazioni locali non possono limitarsi a criteri generici, ma devono dimostrare in maniera concreta l’impossibilità di concedere il beneficio.
I risvolti sociali
Il tema dei parcheggi personalizzati tocca un nodo cruciale della vita quotidiana delle persone con disabilità: la possibilità di condurre un’esistenza autonoma, senza dipendere costantemente da terzi. Un posto auto riservato nei pressi della propria abitazione o del luogo di lavoro può fare la differenza tra l’isolamento e la piena partecipazione sociale.
La vicenda di Eboli, pur nascendo da una controversia locale, assume così un valore simbolico. Ricorda che i diritti delle persone con disabilità non sono concessioni discrezionali, ma obblighi giuridici e morali che la pubblica amministrazione deve rispettare.
La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle tutele per le persone con disabilità. Oltre a dare una risposta immediata a un cittadino, afferma un principio chiaro: l’accessibilità e la libertà di movimento non possono essere sacrificate a valutazioni generiche o a un’interpretazione restrittiva delle norme.
Resta ora da vedere se questo orientamento troverà applicazione uniforme sul territorio nazionale, spingendo i Comuni a rivedere le proprie prassi e a considerare con maggiore attenzione le esigenze di chi, già quotidianamente, si trova a dover affrontare barriere fisiche e burocratiche.
Il testo della sentenza
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