DEBLISTERING del farmacista, SI del Consiglio di Stato

Settembre 7, 2025 - 10:00
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DEBLISTERING del farmacista, SI del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato dice sì all’attività di DEBLISTERING effettuata dal farmacista. Dal 2 di settembre con il pronunciamento n.00992/2025 del Consiglio di Stato si apre un nuovo capitolo per la gestione dei farmaci per i pazienti cronici politrattati in tutta Italia.

Ecco il commento di Alessandro Iadecola, titolare Remedio Semplifarma:

“Essendo stati noi di REMEDIO SEMPLI FARMA primi ad introdurre nelle farmacie italiane (grazie alla lungimiranza dell’allora DG delle Farmacie Comunali di Trento Dott. Lorenzo Arnoldi) e co-protagonisti del contenzioso aperto con la ASL TO5, a fianco della Farmacia Pesce e a supporto dello studio legale FARMATUTELA ed in particolare degli Avv.ti Ottino e Bramard, nei prossimi giorni, grazie anche al supporto del responsabile degli affari legali di REMEDIO-SEMPLI FARMA Dott. Roberto Ramuscello inizieremo una disamina dei diversi aspetti del pronunciamento del Consiglio di Stato che inseriscono il deblistering quale servizio cardine (perché prettamente inerente alla professione) della Farmacia dei Servizi.

Oggi elenchiamo i punti principali del pronunciamento, alla lettura dei quali mi sono commosso, perché ho rivisto le parole, i concetti e la visione di REMEDIO SEMPLI FARMA presente fin dal 2018 nel parere pro-veritate dell’Avv.to Duchi:

  1. L’attività di deblistering è lecita e rientra nelle prerogative del farmacista
  • Il Consiglio di Stato ha affermato che il deblistering non è vietato e non richiede alcuna autorizzazione preventiva da parte di ASL o Regione.
  • Viene riconosciuto come attività inerente alle competenze professionali del farmacista, al pari delle preparazioni galeniche.
  • Il modello Lombardia come standard nazionale di riferimento
  • In assenza di regole nazionali, i giudici hanno ritenuto che le linee guida lombarde (2022) possano costituire un riferimento anche in altre regioni, compreso il Piemonte (coinvolto nel contenzioso).
  • Questo garantisce uniformità e sicurezza, evitando disuguaglianze territoriali. 
  • Interesse pubblico: aderenza terapeutica e riduzione degli errori
  • Il deblistering è stato valorizzato come strumento per migliorare l’aderenza terapeutica, soprattutto nei pazienti cronici, anziani e nelle RSA.
  • Riduce errori nell’assunzione dei farmaci e aumenta la sicurezza delle cure. 
  • Deblistering come servizio post-dispensazione e quindi fuori dal ciclo industriale
  • Al contrario di quanto sosteneva il Ministero, il Consiglio di Stato ha confermato, proprio quanto affermato da AIFA, ossia che essa non è competente in materia di deblistering avendo come scopo la regolamentazione del ciclo di produzione industriale del farmaco.
  • Razionalizzazione della spesa e riduzione degli sprechi
  • I giudici hanno sottolineato che il deblistering può portare a una contrazione della spesa sanitaria pubblica. 
  • Convergenza con l’Europa e modernizzazione della farmacia
  • Il Consiglio di Stato ha ricordato che in Paesi come Germania, Francia e Regno Unito il deblistering è prassi consolidata.
  • La sentenza, quindi, allinea l’Italia agli standard europei
  • Superamento della logica del “vietato se non regolato”
  • Il Consiglio di Stato ha respinto l’impostazione del Ministero e della Regione secondo cui, in assenza di una disciplina nazionale, il deblistering sarebbe vietato.
  • Il Consiglio di Stato ha detto che non è corretto sostenere che, in assenza di una legge nazionale o regionale, l’attività sia vietata.”

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