Separazione carriere, due Csm sorteggiati e Alta corte disciplinare: cosa prevede riforma

Il ddl costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare, approvato oggi dalla Camera in terza lettura, prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ovvero tra giudice e pm, senza l’unico passaggio oggi consentito. Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) diventa quindi doppio e i suoi membri vengono integralmente sorteggiati.
La composizione dei due Csm
Il disegno di legge costituzionale n. 1917 sancisce la nascita del Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e del Consiglio superiore della magistratura “requirente”, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. “Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione – si legge nel testo -. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”. I consiglieri durano in carica quattro anni e “non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva”.
L’introduzione dell’Alta Corte di giustizia
Per sanzionare gli errori dei magistrati, invece, arriva l’Alta Corte di giustizia composta da magistrati, avvocati e professori. “L’Alta Corte è composta da quindici giudici – recita il ddl – tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.
Il testo passa al Senato per l’ultimo passaggio
Ora manca solo l’ultimo passaggio in Senato per arrivare al voto definitivo del Parlamento sul ddl costituzionale. Ultimata la quarta lettura, sarà poi necessario richiedere il referendum confermativo affinché la riforma diventi legge. La Camera non ha infatti raggiunto il quorum – previsto dalla Costituzione – del voto favorevole dei due terzi dei componenti, che se confermato dal Senato avrebbe consentito di evitare la consultazione referendaria. L’obiettivo di governo è maggioranza è poter svolgere il referendum nella primavera del 2026.
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