DURC e debiti contributivi: Ministero del Lavoro chiarisce limiti dello “scostamento non grave”

Ottobre 17, 2025 - 18:00
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DURC e debiti contributivi: Ministero del Lavoro chiarisce limiti dello “scostamento non grave”

lentepubblica.it

Un recente interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 3/2025) ha fornito un chiarimento rilevante sulla disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), definendo in modo puntuale il concetto di “scostamento non grave” previsto dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015.


La risposta, indirizzata all’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), risolve un dubbio interpretativo che aveva generato incertezza tra le imprese riguardo alla possibilità di ottenere il DURC anche in presenza di debiti costituiti esclusivamente da sanzioni o interessi.

L’associazione, infatti, aveva chiesto se fosse possibile considerare regolare una posizione contributiva quando il debito residuo verso gli enti previdenziali riguardasse soltanto accessori di legge — ossia sanzioni civili e interessi — e non vi fosse più alcuna omissione contributiva effettiva, poiché già sanata. In tale situazione, secondo l’ANPIT, l’ente previdenziale avrebbe potuto rilasciare comunque un DURC positivo, ricorrendo poi ad altri strumenti per recuperare le somme dovute.

Il Ministero, dopo aver acquisito i pareri dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), ha tuttavia espresso una posizione netta: anche le sanzioni civili e gli interessi devono essere considerati parte integrante del debito contributivo e, di conseguenza, incidono sulla valutazione della regolarità della posizione.

Il riferimento normativo

Il D.M. 30 gennaio 2015 stabilisce la procedura per il rilascio del DURC, documento indispensabile per attestare la correttezza dei versamenti previdenziali, assicurativi e assistenziali di un’impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili. L’articolo 3 del decreto elenca le situazioni in cui la regolarità contributiva può comunque essere attestata, includendo al comma 3 la nozione di “scostamento non grave”, ossia una lieve differenza tra le somme dovute e quelle effettivamente versate. Tale scostamento è definito “non grave” se pari o inferiore a 150 euro, importo che comprende non solo i contributi ma anche eventuali accessori di legge.

Il concetto di “scostamento non grave”

Secondo la nota ministeriale, il limite dei 150 euro rappresenta una soglia unica e complessiva: include contributi, sanzioni e interessi. Non è quindi possibile considerare “non grave” un debito costituito unicamente da sanzioni civili, a prescindere dal fatto che la parte contributiva sia stata già versata. In altre parole, anche le somme dovute a titolo di accessori rientrano nel calcolo complessivo del debito e, se superano la soglia stabilita, impediscono il rilascio del DURC regolare.

Il Ministero ha chiarito che le sanzioni civili non possono essere separate dall’obbligazione contributiva principale, in quanto ne rappresentano un elemento accessorio e conseguenziale. Esse, infatti, nascono automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi e hanno lo scopo di compensare il danno economico subito dall’ente previdenziale, oltre a disincentivare comportamenti inadempienti.

Perché le sanzioni incidono sulla regolarità contributiva

Il documento ministeriale ricorda che le sanzioni civili non sono una mera penalità, ma un credito autonomo che sorge nel momento in cui scade il termine per il pagamento dei contributi dovuti. Esse restano quindi strettamente legate all’omissione o al ritardo contributivo e, finché non vengono saldate, determinano l’irregolarità della posizione del datore di lavoro.

Inoltre, gli atti interruttivi relativi ai crediti contributivi — come diffide, accertamenti o cartelle esattoriali — si estendono automaticamente anche ai crediti per sanzioni, confermando la connessione giuridica tra le due tipologie di debito.

Il limite dei 150 euro e il DURC online

L’importo di 150 euro fissato dal decreto del 2015, comprensivo di contributi e accessori, non è casuale: rappresenta il margine di tolleranza entro cui la posizione contributiva può comunque essere considerata regolare. La soglia è stata recepita direttamente nei sistemi informatici che gestiscono il rilascio del DURC online, la piattaforma che consente la verifica automatica della regolarità in tempo reale.

In pratica, il sistema informatico dell’INPS rilascia automaticamente un DURC positivo solo se la somma complessiva dei debiti, inclusi eventuali interessi e sanzioni, non supera tale importo. Oltre questo limite, la posizione viene considerata irregolare, con tutte le conseguenze che ne derivano: impossibilità di partecipare a gare pubbliche, sospensione di agevolazioni contributive o incentivi, e difficoltà nell’ottenere certificazioni o finanziamenti.

Implicazioni per le imprese

La precisazione del Ministero rappresenta un richiamo alla necessità di mantenere un rapporto costante e puntuale con gli enti previdenziali, evitando che piccoli importi non saldati — anche solo a titolo di interessi — possano compromettere la regolarità complessiva della posizione.

Per molte aziende, il DURC è un documento indispensabile non solo per partecipare a gare d’appalto, ma anche per accedere a fondi pubblici o ottenere commesse. Una mancata regolarità, anche per somme minime superiori alla soglia consentita, può comportare la sospensione di attività economiche o la perdita di opportunità lavorative.

La risposta del Ministero, dunque, ribadisce un principio di rigore e chiarezza: la regolarità contributiva non può essere valutata separando la quota principale del debito dai suoi accessori. Solo quando il complesso delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi, è inferiore o pari a 150 euro, la posizione può considerarsi conforme e il DURC può essere rilasciato in modo regolare.

Un segnale di uniformità interpretativa

Con questa interpretazione, il Ministero del Lavoro intende garantire uniformità di applicazione delle norme tra gli enti coinvolti, evitando discrezionalità o prassi difformi sul territorio nazionale. La precisazione rafforza anche l’affidabilità del sistema “Durc On Line”, che si basa su parametri oggettivi e automatizzati, riducendo al minimo margini di errore o interpretazioni soggettive.

In definitiva, la risposta ministeriale all’interpello ANPIT chiude una questione interpretativa importante per il mondo imprenditoriale, ribadendo che anche importi minimi, se non rientrano nella soglia di tolleranza prevista, incidono sulla valutazione della regolarità contributiva. Un messaggio chiaro che invita le imprese a una maggiore attenzione nella gestione dei propri obblighi verso gli enti previdenziali, in un quadro di trasparenza e correttezza amministrativa.

Il documento del Ministero

Qui il testo completo.

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