Università al via: IRPEF più leggera per gli studenti fuori sede

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Per chi cerca casa possibili detrazioni fiscali e tipologie di contratto specifiche arriva l’IRPEF più leggera per gli studenti fuori sede.
Ricomincia l’anno accademico nelle Università Italiane e ricomincia il calvario per gli studenti fuorisede, impegnati anche quest’anno nell’annosa ricerca di un alloggio nelle Città che hanno scelto quali sede dei loro Atenei.
Non tutti sono a conoscenza del fatto che la categoria degli studenti fuori sede possa beneficiare della detrazione di una parte dell’affitto, che consente di ottenere un rimborso di tutto rispetto, grazie all’utilizzo del modello 730/2025. A livello operativo, per beneficiare del rimborso IRPEF bisognerà compilare il Rigo E8/E10, sezione I del modello 730 utilizzando il codice 18. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 2.633 euro annui. La detrazione IRPEF spettante viene calcolata su questa somma, pari al 19 per cento, che si traduce quindi in un rimborso di circa 500 euro che però possono essere sommati a ulteriori detrazioni per le spese universitarie.
C’è tempo fino al 30 settembre 2025 per reddito persone fisiche slitta al 31 Ottobre
Ai fini della detrazione delle spese sostenute, la modulistica va presentata entro il 30 settembre 2025. La detrazione può essere fruita canche con il modello Redditi Persone Fisiche che deve essere trasmesso entro il 31 ottobre 2025. Si può usufruire dell’agevolazione indipendentemente dal fatto che l’Università frequentata sia pubblica o privata. Non si può però ottenere il bonus nel caso in cui l’Ateneo preveda una modalità di fruizione telematica.
La detrazione dell’affitto per gli studenti fuori sede è quota degli sconti IRPEF spettanti in dichiarazione dei redditi ai titolari di contratti di locazione. Ne consegue che regole ferree riguardo la tipologia di canone di locazione che possono essere detraibili. Come viene dettagliato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730 dell’Agenzia delle Entrate, le uniche possibilità riguardano:
- un contratto stipulato o rinnovato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo;
- un contratto di ospitalità stipulato con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative; è necessario che ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa;
- un atto di assegnazione in godimento o locazione, stipulato dai medesimi enti di cui al punto 2;
Attenzione poiché non si matura alcun diritto alla detrazione IRPEF in caso di contratti di sublocazione!
Contratto cointestato e genitori che pagano
Quando il contratto di affitto è cointestato a più soggetti, il canone dovrà essere suddiviso pro quota a ciascun intestatario e la detrazione sarà riconosciuta, entro il limite massimo di 2.633 per ciascun conduttore, soltanto a chi rispetterà i requisiti previsti. Quando sono genitori o altri familiari a pagare l’affitto saranno loro a poter recuperare in dichiarazione le spese sostenute nel modello 730/2025. Se i genitori hanno a carico due o più figli universitari titolari di distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro.
Il Modello 730/2025
Essere fuori sede è uno dei requisiti per beneficiare della detrazione dell’affitto nel modello 730/2025 ed è perciò necessario che gli studenti siano iscritti ad un corso di laurea in un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza o all’estero. Un corso di laurea in un Ateneo situato ad almeno 100 km dal Comune di residenza e in ogni caso in una diversa Provincia. Questa distanza si riduce a 50km in caso di residenza in comuni montani, nei quali gli spostamenti siano complicati a livello logistico e svantaggiati.
Si a detrazioni per gli Istituti Musicali e Tecnici Superiori
Anche agli studenti:
- iscritti agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in virtù del parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha equiparato le spese sostenute per la frequenza di tali istituti, a quelle per la frequenza di corsi universitari;
- iscritti ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, a seguito della Circolare 13.05.2011 n. 20, specifica risposta 5.3.
- immatricolati presso università all’estero che possono anch’essi beneficiare della detrazione dell’affitto, solo quando la sede degli studi sia in uno degli Stati dell’Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
Niente detrazioni per Master e dottorati
Attenzione: Non è possibile ottenere la detrazione se il contratto di affitto è stato stipulato per la frequenza di corsi post laurea, come master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione sia in Italia che all’estero. Non rientrano tra le spese detraibili il deposito cauzionale, le spese condominiali o di riscaldamento comprese nell’affitto, così come il costo per l’agenzia immobiliare.
Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste spese, invece, non sono detraibili se sono addebitate separatamente.
I documenti da custodire con attenzione
I contribuenti che intendono richiedere la detrazione dell’affitto sostenuto da o per studenti universitari fuori sede dovranno controllare e conservare i seguenti documenti, da tenere a disposizione in caso si verifichino controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- Autocertificazione dello status di studente universitario che rispettare i requisiti previsti;
- Copia contratto di locazione registrato o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;
- Quietanze di pagamento, dalla quale emerga che il versamento è stato effettuato con mezzi tracciabili;
- In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
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