Caccia e diritti dei proprietari dei terreni: il Consiglio di Stato amplia le tutele
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ridefinisce i confini tra pianificazione faunistico-venatoria e diritti dei proprietari, chiarendo che anche motivazioni etiche e morali possono legittimare l’esclusione dei terreni dall’attività venatoria
Ogni cinque anni le Regioni sono chiamate ad aggiornare i piani faunistico-venatori, strumenti centrali nella regolazione dell’attività venatoria e nella definizione delle aree in cui la caccia è consentita.
Si tratta di atti di pianificazione complessi, che devono tenere insieme esigenze di gestione della fauna selvatica, tutela degli ecosistemi, attività agricole e sicurezza dei cittadini.
All’interno di questo quadro normativo, il legislatore nazionale ha previsto una possibilità spesso al centro di controversie: la facoltà, per i proprietari o conduttori di fondi, di chiedere l’esclusione dei propri terreni dall’esercizio della caccia.
La norma non si limita a indicare motivazioni di tipo ambientale o produttivo, ma lascia volutamente aperto il perimetro delle ragioni invocabili. Una scelta che riflette un’impostazione consolidata del diritto amministrativo, tradizionalmente attento a bilanciare l’interesse pubblico con i diritti soggettivi e le convinzioni individuali.
Motivazioni non tassative e spazio alle ragioni etiche
Il punto centrale riguarda proprio la natura non tassativa delle motivazioni ammesse. L’ordinamento non prevede un elenco chiuso di cause legittimanti l’esclusione dei terreni dai piani faunistico-venatori, consentendo ai proprietari di invocare, oltre a ragioni ambientali, agricole o di sicurezza, anche motivazioni etiche e morali legate al rifiuto dell’attività venatoria.
Questa apertura normativa è stata tuttavia oggetto, nel tempo, di interpretazioni restrittive da parte di alcune amministrazioni regionali, che hanno tentato di circoscrivere le ipotesi di esclusione introducendo criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale ed europea.
In questo contesto si colloca la vicenda che ha dato origine alla sentenza n. 895/2026 del Consiglio di Stato. La Regione Emilia-Romagna aveva rigettato l’istanza presentata da una cittadina di Riolo Terme, che chiedeva l’esclusione dei propri terreni dall’attività venatoria. Il diniego si fondava su un’interpretazione restrittiva della normativa, che di fatto escludeva la rilevanza di motivazioni etiche e morali.
Contro questa decisione Lndc Animal Protection, insieme all’associazione Animal Liberation, aveva promosso un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna, che si era concluso con una pronuncia sfavorevole. La questione è quindi approdata al Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in via definitiva.
La decisione del Consiglio di Stato
Con una sentenza di ampio respiro, il massimo organo della giustizia amministrativa ha accolto il ricorso, riformando integralmente la decisione del Tar e annullando una parte significativa della delibera della Giunta regionale.
Secondo il Collegio, la normativa nazionale ed europea non consente alle Regioni di introdurre elenchi restrittivi delle motivazioni ammesse per la sottrazione dei terreni alla caccia.
Al contrario, viene ribadito che la scelta del proprietario è legittima ogniqualvolta non comprometta in modo concreto l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria.
In questo perimetro rientrano esplicitamente anche le motivazioni etiche e morali, che l’ordinamento riconosce come espressione di una libertà individuale meritevole di tutela.
Un ulteriore passaggio rilevante della sentenza riguarda l’onere motivazionale in capo alle amministrazioni. Il Consiglio di Stato sottolinea che un eventuale diniego fondato sull’incompatibilità con la pianificazione faunistica non può basarsi su affermazioni generiche o di principio. È invece necessario fornire una motivazione puntuale, concreta e specifica, supportata da dati reali e verificabili.
Questo orientamento rafforza un principio classico del diritto amministrativo: il potere discrezionale della pubblica amministrazione non è mai arbitrario e deve sempre confrontarsi con un adeguato apparato istruttorio.
Implicazioni per le politiche faunistiche
La sentenza 895/2026 è destinata ad avere effetti che vanno oltre il singolo caso. Le Regioni saranno chiamate a rivedere criteri e prassi applicative nei piani faunistico-venatori, evitando interpretazioni restrittive non previste dalla legge.
Al tempo stesso, il pronunciamento conferma una visione della gestione faunistica che, pur orientata all’interesse pubblico, non può prescindere dal rispetto delle convinzioni individuali e dei diritti dei proprietari.
“Si tratta di un passaggio decisivo, che riafferma il principio di legalità, limita l’arbitrarietà dei processi decisionali delle amministrazioni regionali e riconosce pienamente il diritto dei cittadini a non subire sui propri terreni lo svolgimento di un’attività come la caccia se è in contrasto con le proprie convinzioni etiche” affermano gli avvocati Michele Pezone e Paolo Letrari che hanno curato il ricorso.
Per Lndc Animal Protection questa sentenza è un importante passo avanti verso una visione più moderna, rispettosa e consapevole del rapporto tra esseri umani, animali e ambiente.
“Siamo estremamente soddisfatti di questa importante vittoria, ottenuta grazie alla competenza del nostro ufficio legale che ringrazio per il lavoro svolto. Noi di Lndc Animal Protection continueremo sempre a utilizzare ogni strumento giuridico disponibile per contrastare una gestione della fauna fondata sulla violenza e sulla caccia, promuovendo invece modelli di convivenza rispettosi, scientificamente fondati e coerenti con l’evoluzione della sensibilità civile” afferma Piera Rosati, presidente dell’associazione.
Crediti immagine: Depositphotos
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