Le modifiche ai contratti in corso di esecuzione nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici: disciplina e limiti dopo il D.Lgs. 209/2024

Settembre 23, 2025 - 09:30
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Le modifiche ai contratti in corso di esecuzione nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici: disciplina e limiti dopo il D.Lgs. 209/2024

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La gestione delle modifiche ai contratti pubblici in corso di esecuzione rappresenta un tema centrale per garantire efficienza e trasparenza nella realizzazione delle opere pubbliche. Focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.


Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto rilevanti aggiornamenti all’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, ridefinendo il perimetro entro cui è possibile modificare un contratto senza dover ricorrere a una nuova procedura di gara. Questo articolo analizza in dettaglio le condizioni e i limiti imposti dal legislatore, evidenziando gli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per gestire le varianti in corso d’opera senza violare i principi di concorrenza e trasparenza.

Le modifiche consentite senza nuova gara

L’articolo 120 individua quattro ipotesi principali in cui un contratto può essere modificato senza attivare una nuova procedura di affidamento:

  1. Modifiche previste nei documenti di gara iniziali: se il bando di gara contiene clausole chiare e dettagliate sulle possibili modifiche contrattuali, queste possono essere attuate senza ulteriori formalità (art. 120, comma 1, lettera a).
  2. Lavori, servizi o forniture supplementari: se l’integrazione dell’appalto è necessaria e non può essere affidata a un diverso contraente per motivi tecnici o economici, evitando notevoli disagi o aumenti dei costi (art. 120, comma 1, lettera b).
  3. Varianti in corso d’opera dovute a circostanze impreviste: eventi straordinari, nuove disposizioni normative o difficoltà tecniche possono giustificare modifiche, purché non superino il 50% del valore iniziale del contratto (art. 120, comma 1, lettera c).
  4. Sostituzione del contraente: il cambio dell’aggiudicatario è ammesso solo in situazioni eccezionali, come insolvenza, fusione aziendale o eventi che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale, sempre nel rispetto delle condizioni iniziali di gara (art. 120, comma 1, lettera d).

Il limite del 50% e la distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali

Uno degli aspetti centrali della nuova disciplina riguarda la regola del 50%, secondo cui l’aumento del prezzo derivante da modifiche contrattuali non può superare questa soglia in caso di lavori supplementari o varianti impreviste. Questo limite è cumulativo, quindi impedisce che successive variazioni possano aggirare le norme sugli affidamenti pubblici (art. 120, comma 2).

L’art. 120 distingue chiaramente tra:

  • Modifiche sostanziali, che alterano l’equilibrio economico del contratto, la natura dell’appalto o la platea dei concorrenti e richiedono una nuova gara.
  • Modifiche non sostanziali, che sono sempre consentite se rispettano i limiti del quadro economico e non alterano la funzionalità dell’opera (art. 120, commi 5-7). Tra queste rientrano le variazioni proposte per migliorare la qualità del progetto o ridurre i tempi di esecuzione.

La rinegoziazione contrattuale e la clausola del quinto d’obbligo

Il correttivo ha introdotto la possibilità di rinegoziare il contratto in caso di squilibrio economico sopravvenuto. Se le parti non trovano un accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere un adeguamento del contratto, evitando così interruzioni nei lavori (art. 120, comma 8).

È stata inoltre confermata la clausola del quinto d’obbligo, che permette alla stazione appaltante di imporre variazioni in aumento o in diminuzione fino al 20% dell’importo iniziale del contratto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o richiedere la risoluzione (art. 120, comma 9).

Conclusioni

Le modifiche apportate all’articolo 120 dal D.Lgs. 209/2024 rappresentano un significativo passo avanti verso una gestione più flessibile e trasparente dei contratti pubblici. La nuova disciplina consente alle stazioni appaltanti di affrontare imprevisti e miglioramenti tecnici senza compromettere la concorrenza e la legalità delle procedure. Tuttavia, la corretta applicazione di queste norme richiede un attento bilanciamento tra rigore giuridico e adattabilità operativa, evitando sia un’eccessiva rigidità che possibili abusi. In definitiva, una regolamentazione ben applicata può fare la differenza nella tempestiva ed efficiente realizzazione delle opere pubbliche.

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