Retribuzione di posizione dei segretari: l’Aran chiarisce il calcolo del monte salari

Ottobre 16, 2025 - 12:00
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Retribuzione di posizione dei segretari: l’Aran chiarisce il calcolo del monte salari

lentepubblica.it

Con il nuovo orientamento applicativo 35334/2025, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) interviene su un tema da tempo oggetto di dubbi interpretativi: la determinazione della retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali.


L’attenzione si concentra in particolare sul calcolo del monte salari e sulla possibilità di includervi i compensi percepiti per reggenze a scavalco, cioè per incarichi temporanei svolti presso enti diversi da quello di titolarità.

Il quesito e il contesto normativo

La questione nasce dalla complessità del sistema retributivo che regola la figura del segretario comunale e provinciale, figura chiave per il funzionamento degli enti locali. Accanto allo stipendio base e alla retribuzione di posizione, questi dirigenti percepiscono anche una retribuzione di risultato, legata agli obiettivi raggiunti e determinata sulla base di parametri che coinvolgono, tra gli altri, il cosiddetto “monte salari” dell’ente.

Il punto controverso era se, nel calcolo del monte salari utilizzato per determinare la retribuzione di risultato, dovessero rientrare anche i compensi aggiuntivi derivanti da reggenze o incarichi temporanei svolti in altri enti.

La posizione dell’Aran

L’Aran, nel parere, precisa innanzitutto che per “monte salari” si intende l’insieme di tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento dal singolo ente al proprio personale, così come risultano dai dati trasmessi al Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 165/2001.

Ciò significa che, nel determinare la quota spettante al segretario per la retribuzione di risultato, ciascun ente deve tener conto solo delle somme da esso effettivamente erogate nel corso dell’anno precedente. Questo criterio trova conferma anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali del 16 luglio 2024, che, all’articolo 61, comma 2, stabilisce che la base di calcolo sia costituita dalle risorse finanziarie corrisposte dal medesimo ente.

In sostanza, spiega l’Aran, il monte salari rilevante è quello dell’ente presso cui il segretario esercita stabilmente le proprie funzioni, e non può comprendere le indennità o i compensi corrisposti da altri enti per reggenze o incarichi aggiuntivi.

Il richiamo alla Corte dei Conti

Il chiarimento dell’Aran si allinea anche con quanto affermato di recente dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, nella deliberazione n. 158/2025. I magistrati contabili, infatti, hanno escluso che le somme percepite dai segretari per reggenze a scavalco possano essere incluse nel monte salari ai fini del calcolo della retribuzione di risultato.

La motivazione risiede nella natura stessa di tali compensi: si tratta di somme straordinarie, connesse a un incarico temporaneo e riferite a un rapporto di servizio diverso da quello principale. Includerle nel monte salari dell’ente di titolarità altererebbe il parametro di riferimento previsto dal contratto collettivo e comporterebbe una distorsione nella determinazione delle risorse destinate alla performance.

Implicazioni per gli enti locali

Il chiarimento dell’Aran assume particolare rilievo per i Comuni e le Province, spesso chiamati a gestire situazioni complesse dovute alla carenza di segretari titolari. Le reggenze a scavalco, infatti, sono una pratica frequente, soprattutto nei piccoli enti, dove la scarsità di personale dirigenziale porta a incarichi temporanei conferiti a segretari provenienti da altre amministrazioni.

L’esclusione di tali compensi dal monte salari ha dunque anche riflessi pratici: limita la possibilità di “gonfiare” artificialmente la base di calcolo della retribuzione di risultato e impone un principio di rigore nella gestione dei fondi destinati alla performance. Ciò garantisce una maggiore uniformità nell’applicazione del contratto collettivo e tutela la coerenza delle politiche retributive nel comparto pubblico.

Una questione di equilibrio tra merito e risorse

La vicenda tocca un tema più ampio: il delicato equilibrio tra riconoscimento del merito e sostenibilità economica delle amministrazioni locali. La retribuzione di risultato è concepita per premiare l’efficacia e la qualità dell’azione amministrativa, ma la sua determinazione deve rispettare parametri oggettivi e trasparenti.

Nel caso dei segretari comunali e provinciali, che rivestono un ruolo di garanzia e di direzione amministrativa, la chiarezza sui criteri retributivi è fondamentale per evitare disallineamenti tra enti e possibili contenziosi. Il parere dell’Aran, in questo senso, rappresenta un tassello importante verso una maggiore certezza interpretativa.

Il testo del parere

Qui il documento completo.

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