Furti attraverso uso dei ponteggi: anche la ditta è responsabile

lentepubblica.it
Una sentenza che cambia le regole del gioco e addebita alla ditta edile i danni dei furti agevolati dall’uso dei ponteggi: ecco qual è stato il parere dei giudici.
La recentissima ordinanza 25122 della Terza Sezione della Cassazione del 12 settembre scorso, ha stabilito che la ditta che esegue i lavori di ristrutturazione è direttamente responsabile del furto avvenuto in un appartamento se i ponteggi installati sono sprovvisti di adeguate misure di sicurezza e sistemi antifurto.
Una decisione che ribalta il paradigma
Una decisione destinata a incidere profondamente sul rapporto tra imprese edili, condomini e singoli proprietari di immobili. La Suprema Corte ha in questa occasione rigettato del tutto la tesi avanzata dalla difesa che definiva le impalcature a ridosso del palazzo derubato una semplice “occasione” per i ladri.
La sentenza pronunciata afferma, di contro, che la loro mancata protezione di queste strutture ha rappresentato una vera e propria causa diretta del reato.
La sentenza origina dalla vicenda che aveva visto una richiesta di risarcimento da parte di una residente vittima di un furto nella propria abitazione. I ladri per accedere all’appartamento, avevano scalato con estrema facilità il ponteggio esterno che contornavano tutto l’edificio posti in sede per effettuare lavori di ristrutturazione commissionati dal condominio. La denuncia della derubata aveva reso nota la totale assenza, sia in fase contrattuale che operativa ed esecutiva, di qualsiasi misura di sicurezza volta a prevenire l’accesso non autorizzato alle impalcature e quindi l’estrema libertà che si lasciava ai malviventi di accedere alle proprietà private. In un primo momento il tribunale, seppure in maniera parziale, accolto le sue ragioni.
Il pronunciamento del grado successivo di giudizio, la Corte d’Appello aveva diversamente ribaltato la sentenza, accogliendo le tesi difensive poste dall’impresa, liberala in questo modo da ogni responsabilità. Secondo i giudici di secondo grado, il ponteggio era stato semplicemente una “mera occasione agevolatrice”, un elemento passivo e quindi non una causa attiva del furto.
Sentenze precedenti e casi simili
Casi simili, seppure con alcune sostanziali differenze, avevano prodotto sentenze in verità piuttosto dissimili da quella in oggetto. Il Tribunale di Milano, ad esempio, nella sentenza 5517 del 4 luglio 2023 aveva ipotizzato le colpe ricadessero su diversi soggetti. Nel caso specifico, in un condominio, avveniva un furto.
I ladri per penetrare nell’appartamento, anche in questo caso, utilizzavano i ponteggi posizionati dall’impresa edile per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale, entrando nell’appartamento da una finestra che affacciava su una parete oggetto di ristrutturazione.
Il derubato aveva fatto presente come il sistema di allarme dei ponteggi, pur presente, venisse inserito solo dopo le 19 mentre gli operai terminavano di lavorare alle 17 e che, in ogni caso, a tale allarme non corrispondeva un pronto intervento di personale di sicurezza.
Riferimenti normativi
Secondo il condòmino la responsabilità era in capo all’impresa edile in applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e anche al condomino ‘per culpa in vigilando’ con riferimento all’art. 2051 cod. civ. in quanto i ponteggi che hanno agevolato i ladri ignoti erano incustoditi per circa due ore ogni giorno con allarme non inserito e in ogni caso con allarme non adeguato. Seppure la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio per cui la responsabilità è ascrivibile all’imprenditore che abbia posizionato impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. nel caso in cui siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio Cass. Civ. 19399/2016.
Responsabilità in capo all’impresa che non protegga adeguatamente i ponteggi
La responsabilità deriverebbe non tanto dalla presenza stessa del ponteggio, quanto dall’omissione di accorgimenti idonei ad evitare la situazione di pericolo. Nello specifico caso, dunque, dalla documentazione agli atti emerge come il ponteggio per eseguire la manutenzione della facciata del condominio fosse ben illuminato e corredato di impianto di allarme come previsto nel contratto d’appalto. In sostanza questo ponteggio, con impianto di sicurezza, che funzionava e si è anche attivato il giorno del furto liberava la ditta dalla responsabilità.
Scagionato anche il condominio
Nella sentenza la Cassazione ha ritenuto di dover escludere, in linea di principio, che in caso di furto imputabile all’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte dell’appaltatore, si possa ravvisarsi a carico del condominio committente una qualche responsabilità. Esclusa dunque una responsabilità oggettiva o presunta “da cose in custodia” ai sensi dell’art. 2051 c..
L’analisi della Corte di Cassazione nell’ultima sentenza
Diversa la sentenza del settembre scorso. La proprietaria, in questo caso, non si è arresa ed ha così posto la questione fino al vaglio della Suprema Corte, che ha ribaltato nuovamente e definitivamente il giudizio. Particolareggiata la disanima dei giudici di Cassazione è stata estremamente precisa e ha demolito la versione presentata dalla difesa della “semplice occasione”. Di nessuna attenuante la descrizione di quanto avvenuto che mostrava come i malviventi fossero entrati nel perimetro del ponteggio attraverso una ampia finestra del vano scala condominiale sito al quinto piano.
Da semplice occasione a causa
La Corte ha ritenuto questo modus operanti una ulteriore dimostrazione della responsabilità in capo all’impresa. Questo tipo di accesso doveva essere infatti attenzionato proprio per la sua posizione e accessibilità ed una ditta diligente avrebbe dovuto prevedere la vulnerabilità di quell’accesso e prevenire così l’atto criminale. Non è possibile considerare Il ponteggio come un elemento di sfondo, secondo la Corte. Questo punto di vista viola palesemente i principi giuridici sul nesso causale. La condotta omissiva dell’impresa, la mancata vigilanza e il non aver provveduto ad installare adeguate misure di sicurezza è uno eventi che hanno permesso e quindi portato al furto. Ribaltando il punto di vista proposto dalla difesa dunque, l’impalcatura non protetta non è stata un’occasione, ma lo strumento che ha reso possibile il reato.
Effetti futuri sulla materia
Con questa ordinanza, la Cassazione non si è limitata a risolvere un singolo caso, ma ha fissato un principio di diritto che traccia una direttiva per future simili controversie. La Corte ha decretato, citando testualmente la sentenza come: “è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall’esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il loro uso anomalo”.
Le imprese edili hanno l’obbligo di considerare i ponteggi non solo come strumenti di lavoro, ma anche come potenziali vulnus per la sicurezza degli stabili sui quali sono chiamate ad intervenire. Ne consegue che sia dunque un dovere installare allarmi, illuminazione adeguata, recinzioni o altre tecnologie per impedire che le impalcature si trasformino in autostrade per i criminali. La sentenza, inoltre, richiama anche per gli amministratori di condominio a vigilare affinché i contratti d’appalto prevedano esplicitamente tali misure di protezione a tutela dei residenti.
The post Furti attraverso uso dei ponteggi: anche la ditta è responsabile appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?






