Relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022: cos’è, chi deve redigerla, cosa contiene e come pubblicarla

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Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL), fissando principi uniformi su istituzione, affidamento, regolazione, qualità e trasparenza.
Tra gli adempimenti cardine c’è la ricognizione periodica della situazione gestionale prevista dall’art. 30, da redigere in un’apposita relazione e da aggiornare ogni anno. Gli esiti della ricognizione alimentano le scelte dell’ente su affidamenti, qualità, tariffe e controllo delle gestioni.
Chi è tenuto a redigere la relazione
L’obbligo riguarda Comuni (o loro forme associative) con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Città metropolitane, Province e altri enti competenti rispetto all’ambito del servizio. La ricognizione copre ogni servizio affidato e rileva: andamento economico, qualità del servizio, rispetto degli obblighi contrattuali, ricorso all’in house con relativi oneri/risultati per l’ente. In prima applicazione la ricognizione andava fatta entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto; poi con cadenza annuale.
Quando il servizio è affidato in house, la relazione ex art. 30 costituisce appendice all’analisi periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 (TUSP).
Cosa inserire nella relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022
La norma rimanda anche agli atti e indicatori degli artt. 7, 8 e 9 del decreto (perimetro, PEF, qualità). In pratica, la relazione dovrebbe includere almeno:
- Contesto di riferimento
- Natura e descrizione del servizio; schema di affidamento; ambito/bacino; riferimenti del contratto di servizio (durata, standard, tariffe, obblighi, investimenti, penalità).
- Monitoraggio e controllo
- Strutture e procedure di controllo dell’ente (anche ai sensi dell’art. 147-quater TUEL per società partecipate/non quotate); indicatori e frequenza dei controlli; eventuale PPP (verifica permanenza del rischio in capo all’operatore).
- Soggetto affidatario
- Dati identificativi e oggetto sociale; per in house: beneficio atteso per la collettività, percentuale di attività verso l’ente, risultati economici, impatto su finanza dell’ente. (Schema operativo coerente con i fac-simile comunemente adottati.)
- Andamento economico e piano economico finanziario (nel caso in cui sia definito)
- Costi/ricavi, pro-capite e complessivi, ultimi tre esercizi; crediti e riscossioni; investimenti e ammortamenti; personale impiegato; confronto con PEF e principali indicatori (EBITDA, EBIT, ROI, ROS, ROE, DSCR, incidenza costi indiretti); equilibrio economico-finanziario.
- Qualità del servizio
- Risultati vs standard contrattuali e indicatori; esiti customer satisfaction, tempi risposta/reclami, accessibilità, trasparenza. Per i SPL non a rete si utilizzano gli indicatori del Decreto direttoriale MIMIT 31 agosto 2023: Allegato 1 (linee guida PEF) e Allegato 2 (schema indicatori di qualità). Per i SPL a rete, si considerano gli standard delle autorità di settore.
- Obblighi contrattuali
- Stato di adempimento (universalità, socialità, tutela ambiente, accessibilità, investimenti) e scostamenti con motivazioni/correttivi.
- Vincoli
- Eventuali vincoli normativi, tecnici/tecnologici, economico-finanziari che incidono su economicità, sostenibilità e qualità, con effetti sull’utenza.
- Considerazioni finali
- Valutazione complessiva di efficienza, efficacia, economicità, sostenibilità per il bilancio dell’ente; possibili alternative/innovazioni nella gestione (gara, PPP, in house, ecc.).
Pubblicazione e trasmissione: regole di trasparenza
Gli atti (delibere ex artt. 10, 14, 17 e relazione art. 30) devono essere pubblicati senza indugio sul sito dell’ente e trasmessi contestualmente ad ANAC, che li pubblica nella sezione “Trasparenza SPL” e li rende accessibili anche tramite la Piattaforma unica della trasparenza. È una condizione di accountability e comparabilità dei servizi.
Indicatori, PEF e qualità: riferimento al Decreto MIMIT 31/08/2023
Il decreto direttoriale MIMIT del 31 agosto 2023 mette a disposizione:
- Linee guida PEF (Allegato 1) per uniformare ipotesi, grandezze e indicatori economico-finanziari.
- Schema indicatori qualità (Allegato 2) per SPL non a rete, con dimensioni quali tempestività, accessibilità, efficacia, trasparenza, continuità.
Gli enti sono incoraggiati ad attenersi a tali schemi per una regolazione omogenea e misurabile.
Buone pratiche e modelli pubblicati
Molti enti hanno già pubblicato le loro relazioni annuali (es. Province/Comuni), utili come benchmark di struttura e contenuti. Consultare esempi aiuta a tarare indicatori, tabelle e narrazione dei risultati.
Checklist operativa (per non dimenticare nulla)
- Mappare tutti i servizi SPL affidati e i relativi contratti.
- Raccogliere dati economico-finanziari ultimi 3 esercizi + investimenti/personale.
- Misurare gli indicatori di qualità (MIMIT 31/08/2023 – All. 2 per non a rete).
- Verificare obblighi contrattuali e scostamenti/azioni correttive.
- Integrare valutazioni su in house (benefici, percentuale attività, impatti su bilancio).
- Redigere la relazione annuale e, se in house, allegarla come appendice alla ricognizione partecipazioni ex art. 20 TUSP.
- Pubblicare sul sito e trasmettere ad ANAC per la sezione “Trasparenza SPL”.
Conclusioni
La relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022 non è un mero adempimento: è lo strumento con cui l’ente misura performance e sostenibilità, orienta scelte di affidamento/gestione, e garantisce trasparenza verso cittadini e imprese. La qualità dei dati (economici e di servizio) e la loro pubblicazione tempestiva sono essenziali per la credibilità dell’azione amministrativa e l’accesso a eventuali leve regolatorie o finanziarie.
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