Riconoscimento facciale negli aeroporti: Garante Privacy chiarisce limiti, ma non lo vieta

Settembre 19, 2025 - 12:30
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Riconoscimento facciale negli aeroporti: Garante Privacy chiarisce limiti, ma non lo vieta

lentepubblica.it

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia secondo cui il Garante per la Privacy avrebbe imposto uno stop totale al riconoscimento facciale negli scali italiani: ma l’Autorità smentisce.


Ha infatti puntualizzato che non esiste alcuna interdizione generale all’uso di queste tecnologie nei terminal, purché vengano rispettate le regole stabilite dal quadro normativo europeo in materia di privacy e trattamento dei dati biometrici.

Il chiarimento arriva a seguito di un provvedimento adottato l’11 settembre nei confronti della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (SEA), che gestisce gli aeroporti di Milano. In quell’occasione, l’Autorità ha imposto la sospensione di uno specifico sistema di “face boarding” utilizzato da SEA, giudicato non conforme ai principi stabiliti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Nasce la rubrica “Il DPO risponde”, un alleato sul GDPR.

La decisione non riguarda dunque l’intera categoria di strumenti basati sul riconoscimento dei tratti somatici, ma soltanto la particolare configurazione scelta dalla società milanese, ritenuta non rispettosa delle indicazioni contenute nel parere n. 11 del Comitato europeo per la protezione dei dati, pubblicato lo scorso 23 maggio.

Un percorso già avviato da tempo

Il Garante ha ricordato che i gestori aeroportuali erano stati avvertiti con largo anticipo. Già nel dicembre 2024 l’Autorità aveva segnalato a SEA l’incompatibilità della soluzione adottata, suggerendo al contempo l’esplorazione di altre modalità che fossero in linea con la disciplina europea. Nonostante ciò, la società ha proseguito con il progetto, portando il Garante a intervenire formalmente con il provvedimento di settembre.

Questa sequenza di avvisi e richiami dimostra che non sussiste l’obiettivo di frenare l’innovazione tecnologica, bensì garantire che le novità introdotte rispettino un corretto equilibrio tra esigenze operative e tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Le condizioni per un uso legittimo

Secondo l’Autorità, l’impiego di sistemi di riconoscimento facciale negli aeroporti può essere considerato legittimo a determinate condizioni. È necessario che le soluzioni adottate siano progettate in modo da ridurre al minimo i rischi per la riservatezza e da rispettare le regole che disciplinano il trattamento dei dati biometrici, considerati particolarmente sensibili.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha già indicato alcune alternative tecniche considerate compatibili. Queste permettono di coniugare la velocità delle procedure di imbarco con adeguate garanzie di sicurezza, riducendo il rischio di abusi o trattamenti eccessivi. L’approccio suggerito non esclude, quindi, l’uso della biometria, ma chiede che vengano adottati sistemi trasparenti, proporzionati e fondati sul consenso informato dei passeggeri.

Innovazione sì, ma con regole chiare

La presa di posizione del Garante si colloca in un contesto europeo in cui il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie biometriche è particolarmente acceso. Da un lato, compagnie aeree e gestori aeroportuali sottolineano i vantaggi del “face boarding”: tempi di attesa più brevi, riduzione delle code ai controlli e un’esperienza di viaggio più fluida. Dall’altro, le autorità di regolazione ricordano che la raccolta e l’elaborazione dei dati facciali rappresentano operazioni estremamente delicate, con possibili ricadute sui diritti individuali se non gestite correttamente.

Il Garante italiano ha ribadito che il progresso non risulta ostacolato a priori. Al contrario, l’innovazione può e deve essere incoraggiata, purché si muova entro confini ben definiti. L’idea è quella di favorire un’evoluzione dei servizi aeroportuali senza sacrificare la protezione della sfera privata dei cittadini.

Prospettive future

L’episodio milanese potrebbe avere un impatto anche su altri scali italiani che stanno valutando l’introduzione di sistemi analoghi. La linea tracciata dal Garante è chiara: ogni progetto dovrà essere valutato caso per caso, verificando la sua aderenza alle linee guida europee.

In prospettiva, non è escluso che le tecnologie biometriche diventino sempre più diffuse nei viaggi internazionali. Tuttavia, la loro adozione richiederà standard comuni, trasparenza nei processi e controlli stringenti da parte delle autorità indipendenti.

Il caso SEA rappresenta dunque un banco di prova importante. Da un lato conferma che il riconoscimento facciale non è vietato nei nostri aeroporti; dall’altro ribadisce che la sua implementazione non può prescindere dal rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. La sfida sarà trovare un punto di equilibrio tra efficienza e garanzie di libertà, in un settore strategico come quello della mobilità internazionale.

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