Il voto di preferenza: nome del cane o professione del candidato sindaco

Ottobre 27, 2025 - 22:00
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Il voto di preferenza: nome del cane o professione del candidato sindaco

lentepubblica.it

In questa disamina giuridica l’Avvocato Maurizio Lucca analizza alcune pecularità sul voto di preferenza durante le tornate elettorali.


È noto che sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, mentre sostituire il nome del candidato con il nome del suo animale (non come res) può essere un elemento identificativo del voto di preferenza, consegnando dignità (personalità giuridica limitata) all’essere senziente non umano, in proiezione e simbiosi diretta con l’uomo [1].

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza n. 1767 del 10 ottobre 2025, nello spoglio delle schede per l’elezione di un consigliere comunale assegna le preferenze sulla base dell’identificazione del candidato mediante il suo riconoscimento con la dicitura “THOR”, ovvero attribuendo al nome del cane di proprietà l’esito della volontà dell’elettore nel manifestare il proprio voto al cit. candidato, inoltre consentendo di identificare il candidato (nominativo) con il suo mestiere pubblico “VIGILE” (per immedesimazione organica del Comune).

Fatto

Un candidato a Sindaco non eletto impugna l’atto di proclamazione (compresi i verbali) degli eletti alle cariche di Sindaco e Consiglieri comunali delle ultime elezioni amministrative (di un comune sotto i 15.000 abitanti, dove non è ammesso il voto disgiunto) [2], chiedendo il riconteggio per giungere alla modifica dell’esito delle elezioni (con la conseguente proclamazione alla carica di primo cittadino), o in subordine la loro riedizione.

In effetti, lo scarto di voti (solo sette) tra la propria lista e quella dei “vincitori” richiede (sostiene la parte ricorrente) una verifica delle irregolarità per:

  • l’assegnazione di voti non dovuti;
  • errori nella mancata assegnazione di voti [3].

Invero, il motivo di ricorso confida nella possibile emersione ex post delle imprecisate e irregolarità e/o di qualche ipotizzabile errore nel computo delle schede, risultando perciò inammissibile in quanto di tipo esplorativo.

Il Comune resistente deduce la genericità dell’apparato probatorio (dichiarazioni sostitutive contraddittorie dei rappresentanti di lista), con relativa inammissibilità del ricorso, e comunque sua infondatezza in fatto e in diritto. (profili dedotti anche dal Sindaco eletto).

La prova di resistenza

Il principio della prova di resistenza, nei giudizi in materia elettorale, contempera l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non potendo avere luogo l’annullamento dei voti in contestazione se non risulta che le illegittimità denunciate hanno influito sul risultato elettorale, diversamente il giudice dichiara inammissibile il ricorso [4].

La cit. prova di resistenza è un corollario del generale principio sull’interesse ad agire, cui non si sottrae la materia elettorale, con la precisazione, però, che, a garanzia della genuinità del voto popolare, qualora siano allegati vizi di legittimità delle operazioni elettorali (afferenti al voto, allo scrutinio o ad altre fasi del procedimento incidenti sul risultato) suscettibili di gettare incertezza sulla correttezza dell’esito, il giudice amministrativo deve accertarli con l’uso – anche officioso – dei poteri istruttori di cui dispone.

Osservazione che, in realtà, non rappresenta una deroga, quanto a sua volta il corollario del c.d. metodo acquisitivo che caratterizza storicamente il processo amministrativo e che persiste, specie nelle materie dove l’interesse generale è più forte e la lontananza dalla prova sui fatti amministrativi del cittadino maggiore.

Merito

Il ricorso viene rigettato, in parte inammissibile e in parte infondato.

Il giudice premette:

  • le condizioni di ammissibilità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (dei rappresentanti di lista, RDL, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch’essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), idonee a costituire un principio di prova nel giudizio elettorale, non sono escluse, purché di contenuto esauriente e circostanziato dei fatti, lasciando al libero apprezzamento del Giudice circa la loro attendibilità [5];
  • il ricorso deve sempre riportare i motivi ai fini dell’ammissibilità, che devono essere indicati, con riferimento a circostanze concrete, natura dei vizi denunziati, numero delle schede contestate, sezioni di riferimento; diversamente, deve ritenersi inammissibile avendo una natura esplorativa: il Giudice amministrativo non può trasformarsi in uno scrutinatore di secondo livello, dovendo esaminare i ricorsi elettorali sotto il profilo della specificità e attinenza alle norme vigenti [6].

Passando all’analisi delle espressioni di voto, avvenute nelle diverse sezioni, la valutazione deve avvenire secondo i parametri normativi degli artt. 57 e 69 del d.P.R. n. 570 del 1960, da cui i principi generali:

  • del favor per la validità del voto, considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto: quando tale manifestazione del voto non permette di individuare con chiarezza la volontà dell’elettore, risultando la stessa equivoca e contraddittoria e, pertanto, poiché in tal caso non è possibile risalire ad una univoca ed effettiva volontà dell’elettore, il voto non può ritenersi validamente espresso [7];
  • tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto;
  • le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio, ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione: costituisce segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto [8], ma tali non sono errori ed incertezze grafiche nell’espressione di voto di persona anziana, l’imprecisa collocazione del voto nella scheda, oppure la presenza di macchie tipografiche sulla scheda [9];
  • l’elemento della riconoscibilità, che porta a nullità, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato [10]: i segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato [11].

Invero, sono nulle le schede di voto in cui risultino contenuti segni e nomi di fantasia affatto estranei alle esigenze di voto e che non trovano ragionevole spiegazione nelle modalità d’espressione del voto; in questi casi il principio del favor voti, quale portatore dell’esigenza di conservare e valorizzare la volontà espressa dall’elettore cui obbedisce lo scrutinio dei voti, cede il passo alla norma [12], rilevando a contrario che l’espressione di un nome, evocativa di una qualità o attribuzione o riferimento ad un soggetto, possa validamente costituire non segno di riconoscimento ma attribuzione ad un nominativo di preferenza quando viene accertato la sua connessione (come nella fattispecie).

Le evocazioni del nominativo

Se dunque in materia elettorale sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è preordinato, non potendo comportare l’annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale, la nullità dell’espressione del voto deve necessariamente passare (transitare) al vaglio di tutte queste valutazioni concrete, essendo la nullità una eccezione al sistema democratico di elezione mediante votazioni libere [13].

In termini diversi, traslando queste coordinate ermeneutiche, si dovrà assicurare l’espressione del voto quando, con un processo cognitivo, si comprende che l’elettore abbia voluto indicare il nominativo del candidato, pur non richiamandosi allo stesso ma sostituendolo con altro aggettivo, ossia nella sua funzione attributiva con il nome in modo diretto (anche predicativa): ciò che caratterizza l’aggettivo è proprio tale compito di qualificazione o di determinazione del nome rispetto al quale si trova in una condizione di dipendenza grammaticale (c.d. nominalizzazione dell’aggettivo) [14].

Fatte queste premesse di inquadramento, il Tribunale vaglia l’attendibilità delle varie dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese dai rappresentanti della lista collegata al ricorrente, allo scopo di valutarne l’ammissibilità, incidenti sull’esito del giudizio: in queste operazioni, anche ammettendo i profili di legittimità, il riconteggio non porta ad un diverso risultato.

Vigile

Viene assegnato un voto utilizzato la scritta “vigile” (da non confondere con “vigile attesa”) ritenuto manifestato legittimamente: si contesta l’evidente segno di riconoscimento tale da portare la nullità di due schede.

Il Tribunale dissente da questa conclusione, in base alle seguenti considerazioni:

  • è stato documentato dal Comune, depositando curriculum ed attestato di servizio, che il candidato Sindaco ha ricoperto per diversi anni il ruolo di Comandante della Polizia municipale, identificato nella comunità locale, anche per la professione, essendo nel Comune “Il Vigile” per antonomasia, tanto che pure le testate giornalistiche locali, lo individuano in base alla professione svolta, associando il nome del candidato alla professione (omissis Vigile)
  • la scritta “vigile”, e analogamente la dicitura “omissis Vigile”, non vanno intesi come segni di riconoscimento tali da condurre all’annullamento del voto ma come un rafforzativo della volontà dell’elettore di attribuire il voto al candidato Sindaco (alla sua lista);
  • a suffragare viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle piccole realtà locali (quelle dei c.d. Comuni polvere, ossatura dello Stato) accede di frequenza che al nome del candidato venga associata, nella quotidiana vita dei consociati, la sua professione o qualifica professionale, per la quale egli è verosimilmente conosciuto da tutta la comunità: circostanza del tutto veritiera in sede di manifestazione del voto che concorre a identificare il candidato, onde la relativa addizione non può essere interpretata come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, il quale va ritenuto, pertanto, come validamente espresso [15].

Thor

Anche in questo caso si contesta, chiedendo l’annullamento del voto dovuto alla scritta “THOR” nello spazio riservato alle preferenze (un evidente segno di riconoscimento); voto di converso ritenuto valido vista l’intenzione di votare il candidato Sindaco, atteso che il suo cane si chiama, appunto, THOR: «A un certo punto, uno degli scrutatori ha esclamato, visto il ripetersi di queste schede: “Ha vinto Thor”».

Il Tribunale conferma la validità del voto, osservando da una parte, che la dichiarazione del rappresentante di lista manca di specificità dell’esatto numero dei voti contestati, dall’altra parte, la scritta “THOR”, asseritamente rinvenibile nello spazio riservato alle preferenze, può giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà dell’elettore di far identificare il suo consenso attribuito alla lista o al candidato, quanto semmai, come rilevato dal Comune controinteressato, essere il nome del cane del candidato Sindaco (fatto confermato anche dal RDL e dall’autore del ricorso).

A rafforzare l’immedesimazione viene appurato dalla documentazione in giudizio dall’Amministrazione «che l’animale domestico del candidato Sindaco lo ha accompagnato nel corso della campagna elettorale, affiancandolo in varie iniziative pubbliche anche a sfondo ambientale ed essendo in buona mostra accanto all’immagine del suo padrone nello stesso profilo social utilizzato dal candidato e visionato da migliaia di followers»: un’associazione che rende più umano l’umano.

In termini più espliciti, scrivere nello spazio di lista il nome del cane del Sindaco o la sua professione non invalida il voto atteso che non costituisce segno di riconoscimento, secondo il disposto dell’art. 64 del T.U. n. 570/1960, mentre esprime la sincera volontà dell’elettore di dare univocamente il proprio voto al candidato Sindaco e/o alla sua coalizione, dovendo considerarlo valido: la volontà dell’elettore risulta chiara e manifesta, nonostante l’eventuale mancata osservanza delle formalità prescritte dalla legge [16].

Propaganda elettorale

Non risulta alcuna violazione alla disciplina della propaganda elettorale la presenza costante del candidato Sindaco presso i locali delle sezioni elettorali durante le giornate elettorali (evento del tutto usuale nelle competizioni elettorali comunali): tali aspetti non sono conferenti con le operazioni di voto, rivestendo le violazioni profili penali non costituendo un vizio del procedimento elettorale rilevabile nell’ambito del giudizio amministrativo di legittimità [17].

Osservazioni

La sentenza risulta coerente nella lettura sostanziale delle norme operata dalla giurisprudenza, confinando la nullità del voto solo quando, dall’esame obiettivo della scheda, emergano scritture o segni tali da far ritenere in modo evidente e inequivoco che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, evenienza che è stata esclusa nell’apporre nel riquadro della scheda, delle preferenze, il nome del cane o della professione del Sindaco: voto considerato valido.

Diversamente, ciò si verifica unicamente nei casi in cui l’anomalia del voto non possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà dell’elettore di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato.

In questo modo, si celebra il trionfo del consenso e la libertà di esprimere la propria preferenza, utilizzando tutti i modi possibili (rispetto al dilagante astensionismo, da alcuni considerato “crisi di consenso della democrazia”), mantenendo segreto il voto, nel senso di non poterlo identificare: in mancanza di un effettivo segno di riconoscimento la volontà dell’elettore va rispettata (favor voti): il suffragio deve essere considerato valido laddove se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.

Nell’ordito enfatico di una disfatta elettorale prima, giudiziaria poi, «non tutte le vittorie sono promesse di duratura felicità, non tutte le sconfitte sono presagi di durevole disgrazia. Nemmeno le più umilianti» [18].

Note

[1] Vedi, TENORE, Gli animali in giudizio. Contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli «esseri senzienti non umani». Normativa, giurisprudenza, dottrina, Torino, 2023, pag. 56, dove si annota che in base alla vigente normativa italiana, «l’animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. “capacità giuridica”, di cui all’art. 1 c.c. (ovvero della capacità di essere soggetto di poteri, posizioni giuridiche, diritti e di obblighi)… L’animale è dunque (anzi rimane) solo una res, ancorché bene animato e particolare, beneficiaria della tutela apprestata dal diritto e non titolare di un diritto proprio alla tutela giuridica».

[2] Nei Comuni più piccoli il voto di lista manifesta la consapevolezza, da parte dell’elettore, di volere preferire una certa compagine politica, rispetto alla quale le preferenze assegnate ai singoli perdono di rilievo, Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2020, n. 2911.

[3] La parte ricorrente ha l’onere di indicare il tipo di errori e di brogli che assume si siano verificati in determinate sezioni e la loro incidenza sui risultati elettorali, Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 1995, n. 591.

[4] Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 32 del 2014.

[5] Cfr. Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 316/2024; sez. V, 22 gennaio 2015, n. 266 e 27 marzo 2015, n. 1598.

[6] Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 481.

[7] TAR Molise, Campobasso, sez. I, 7 marzo 2024, n. 64.

[8] Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241.

[9] Cons. giust. amm. Sicilia, 5 settembre 2023, n. 557. L’apposizione, nello spazio riservato alle preferenze, di una scritta illeggibile non è idonea, di per sé sola, ad infirmare la validità della scheda, in quanto insuscettibile di assurgere a segno di riconoscimento avente, in quanto tale, valenza invalidante, TAR Veneto, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 48.

[10] Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2020, n. 6749; 29 agosto 2018, n. 5083; 5 marzo 2018, n. 1327; 27 ottobre 2016, n. 4523; 18 gennaio 2016, n. 142; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 14 novembre 2018, n. 1065.

[11] Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2022, n. 9636; sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523. Tra dette cause giustificatrici possono annoverarsi, ad esempio: le difficoltà di movimento o di vista dell’elettore; il suo deficit di memoria o di attenzione; particolari modalità di espressione della preferenza giustificate dalle caratteristiche del contesto in cui si svolge la competizione elettorale, TAR Molise, Campobasso, sez. I, 12 gennaio 2023, n. 3.

[12] TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27 settembre 2019, n. 208.

[13] TAR Campania, Napoli, sez. II, 7 novembre 2018, n. 6467.

[14] Vedi, DARDANO – TRIFONE, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, 1983, pag. 135.

[15] Cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 1821/2017; sez. V, sentenza n. 4349/2012; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza n. 129/2012. L’aggiunta da parte dell’elettore del titolo di studio, della qualifica professionale o della professione del candidato rappresenta ragionevolmente, in una collettività ristretta, non già un segno di riconoscimento del voto, bensì uno strumento per rendere più univoca la volontà elettorale espressa, senza che ciò implichi la riconoscibilità del voto. In coerenza con tale orientamento, il paragrafo 25.2 delle “istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, a pag. 98 specifica che non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento: l’indicazione del titolo professionale del candidato, Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2001, n. 6052.

[16] TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 1002.

[17] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2000, n. 1593.

[18] VENEZIANI, Vico dei miracoli. Vita oscura e tormentata del più grande pensatore italiani, Milano, 2023, pag. 138.

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